Art. 4.
 
   1.  Nella legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 37, dopo l'art. 14
e' inserito il seguente articolo 14- bis:
   "Art. 14-bis - (Tutela del patrimonio speleologico). E' vietata ad
ogni titolo l'asportazione  nelle  cavita'  sotterranee  naturali  di
forme concrezionali legate al fenomeno carsico.
   Non  puo'  essere  consentita  alcuna  forma  di  sfruttamento del
patrimonio speleologico quando cio' possa determinare la  distruzione
o alterarne sensibilmente la consistenza attuale.
   L'utilizzazione   del   patrimonio   speleologico   per  finalita'
scientifiche, turistiche, terapeutiche e industriali e'  soggetta  ad
autorizzazione  della  giunta  provinciale,  sentito  il parere della
commissione di cui all'art. 2 della provinciale 29 novembre 1973,  n.
59.".