Art. 4. 1. Nella legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 37, dopo l'art. 14 e' inserito il seguente articolo 14- bis: "Art. 14-bis - (Tutela del patrimonio speleologico). E' vietata ad ogni titolo l'asportazione nelle cavita' sotterranee naturali di forme concrezionali legate al fenomeno carsico. Non puo' essere consentita alcuna forma di sfruttamento del patrimonio speleologico quando cio' possa determinare la distruzione o alterarne sensibilmente la consistenza attuale. L'utilizzazione del patrimonio speleologico per finalita' scientifiche, turistiche, terapeutiche e industriali e' soggetta ad autorizzazione della giunta provinciale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 2 della provinciale 29 novembre 1973, n. 59.".