Art. 5. 1. Nella legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 37, dopo l'art. 14- bis e' inserito il seguente art. 14-ter. "Art. 14-ter - (Catasto delle grotte e delle aree carsiche). E' istituito presso il servizio geologico provinciale il catasto delle grotte e delle aree carsiche. In esso sono iscritti i dati topografici, i rilievi speleologici e geologici, eventuali informazioni relative alle possibilita' di utilizzazione nonche' eventuali vincoli conservativi o disposizioni di tutela. Le norme attinenti all'impianto, al funzionamento, all'aggiornamento, all'accesso al catasto sono emanate con deliberazione della giunta provinciale, previo parere della commissione di cui all'art. 2 della legge provinciale 29 novembre 1979, n. 59. A tal fine viene annualmente predisposto un programma per il censimento, le ricerche e gli studi che possono essere attuati direttamente o attraverso convenzioni anche con i gruppi speleologici operanti in provincia.".