Art. 5.
 
   1. Nella legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 37, dopo l'art. 14-
bis e' inserito il seguente art. 14-ter.
   "Art.  14-ter  -  (Catasto delle grotte e delle aree carsiche). E'
istituito presso il servizio geologico provinciale il  catasto  delle
grotte e delle aree carsiche.
   In esso sono iscritti i dati topografici, i rilievi speleologici e
geologici,  eventuali  informazioni  relative  alle  possibilita'  di
utilizzazione  nonche'  eventuali vincoli conservativi o disposizioni
di tutela.
   Le     norme    attinenti    all'impianto,    al    funzionamento,
all'aggiornamento,  all'accesso   al   catasto   sono   emanate   con
deliberazione   della   giunta   provinciale,   previo  parere  della
commissione di cui all'art. 2 della  legge  provinciale  29  novembre
1979, n. 59.
   A  tal  fine  viene  annualmente  predisposto  un programma per il
censimento, le ricerche  e  gli  studi  che  possono  essere  attuati
direttamente o attraverso convenzioni anche con i gruppi speleologici
operanti in provincia.".