Art. 6.
 
   1. Nella legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 37, dopo l'art. 14-
ter e' inserito il seguente art. 14-quater:
   "Art.  14-quater - (Corsi di formazione per speleologi). - Ai fini
di formazione di personale  volontario  esperto  in  speleologia,  la
giunta  provinciale  e'  autorizzata  a  finanziare appositi corsi di
formazione o a contribuire alla realizzazione di corsi di formazione,
anche  allo  scopo di avere la disponibilita' di personale esperto in
occasione di soccorso.
   Le  modalita'  per  l'indizione dei corsi e per l'impiego di detto
personale   saranno   definite   con   deliberazione   della   giunta
provinciale.".