Art. 6. 1. Nella legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 37, dopo l'art. 14- ter e' inserito il seguente art. 14-quater: "Art. 14-quater - (Corsi di formazione per speleologi). - Ai fini di formazione di personale volontario esperto in speleologia, la giunta provinciale e' autorizzata a finanziare appositi corsi di formazione o a contribuire alla realizzazione di corsi di formazione, anche allo scopo di avere la disponibilita' di personale esperto in occasione di soccorso. Le modalita' per l'indizione dei corsi e per l'impiego di detto personale saranno definite con deliberazione della giunta provinciale.".