Art. 7.
 
   1.  Nella  legge  provinciale 31 ottobre 1983, n. 37, all'art. 17,
primo comma, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
   "  b)  chiunque  viola  la  disposizione  di  cui al secondo comma
dell'art. 14-  bis  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 300.000;".
   2.  Allo  stesso  art.  17,  primo  comma,  dopo  la lettera f) e'
aggiunta la seguente lettera g):
   "  g) chiunque viola le disposizioni del terzo comma dell'art. 14-
bis e' soggetto alla sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una
somma da L. 500.000 a L. 3.000.000.".