Art. 7. 1. Nella legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 37, all'art. 17, primo comma, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: " b) chiunque viola la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 14- bis e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 300.000;". 2. Allo stesso art. 17, primo comma, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente lettera g): " g) chiunque viola le disposizioni del terzo comma dell'art. 14- bis e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 3.000.000.".