Art. 8.
 
   1.  Nella legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 37, dopo l'art. 18
e' inserito il seguente articolo 18- bis:
   "Art.  18-bis  -  (Riferimento  delle spese). Con successive leggi
provinciali si provvedera' all'autorizzazione delle  spese  derivanti
dall'art. 14- ter, quarto comma e dall'art. 14-quater, primo comma.".
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della provincia.
    Trento, addi' 4 gennaio 1988
                                      L'assessore sostituito: MICHELI
 
     Visto, Il Commissario del Governo per la provincia: MUSUMECI