Art. 8. 1. Nella legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 37, dopo l'art. 18 e' inserito il seguente articolo 18- bis: "Art. 18-bis - (Riferimento delle spese). Con successive leggi provinciali si provvedera' all'autorizzazione delle spese derivanti dall'art. 14- ter, quarto comma e dall'art. 14-quater, primo comma.". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia. Trento, addi' 4 gennaio 1988 L'assessore sostituito: MICHELI Visto, Il Commissario del Governo per la provincia: MUSUMECI