Art. 10. Trattamento di quiescenza 1. Al personale di cui al precedente art. 6 che cessa dal servizio per raggiunti limiti di anzianita' o di servizio ovvero per decesso o per inabilita' permanente assoluta i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1 gennaio 1987 al 1 gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.