Art. 10.
                      Trattamento di quiescenza
 
   1. Al personale di cui al precedente art. 6 che cessa dal servizio
per raggiunti limiti di anzianita' o di servizio ovvero per decesso o
per inabilita' permanente assoluta i nuovi stipendi hanno effetto sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale  e  privilegiato,  negli
importi  effettivamente  corrisposti  alla  data  di  cessazione  dal
servizio e nelle misure in vigore alla data del 1 gennaio 1987 al 1
gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.