Art. 11. Fondo di produttivita' 1. L'efficienza delle strutture e l'efficacia dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo permanente per il miglioramento dell'attivita' provinciale. A tal fine la provincia autonoma di Trento istituisce, a partire dall'esercizio finanziario 1988, un "Fondo di produttivita'" la cui copertura finanziaria e' assicurata da appositi capitoli di spesa alimentati da una percentuale del monte salari pari allo 0,80 per cento nonche' da una somma di importo pari alla meta' della virtuale assegnazione al personale in servizio al 30 giugno dell'anno precedente del premio incentivante riferito a undici mesi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344. 2. I relativi compensi incentivanti saranno corrisposti ad obiettivo programmatico raggiunto, tenendo conto della capacita' programmatica progettuale degli uffici e dei parametri oggettivi quali il tempo e il livello di professionalita', nonche' della capacita' di iniziativa e dell'impegno dei lavoratori effettivamente coinvolti nei progetti. 3. Per il personale collocato nei profili professionali di insegnante e' istituito un apposito fondo di incentivazione alla formazione e all'arricchimento professionale pari allo 0,2 per cento del monte salari di cui al primo comma. 4. Entro il 31 dicembre 1987 la giunta provinciale, previo confronto con le organizzazioni sindacali del personale, provvedera' a stabilire specifiche norme regolamentari disciplinanti la verifica della produttivita' sulle singole unita' operative e la ripartizione del fondo di cui al terzo comma.