Art. 11.
                        Fondo di produttivita'
 
   1.   L'efficienza   delle   strutture  e  l'efficacia  dell'azione
amministrativa   costituiscono   obiettivo    permanente    per    il
miglioramento  dell'attivita'  provinciale.  A  tal fine la provincia
autonoma di Trento istituisce, a partire  dall'esercizio  finanziario
1988,  un  "Fondo  di  produttivita'" la cui copertura finanziaria e'
assicurata  da  appositi  capitoli  di  spesa   alimentati   da   una
percentuale  del monte salari pari allo 0,80 per cento nonche' da una
somma di importo pari  alla  meta'  della  virtuale  assegnazione  al
personale  in  servizio  al 30 giugno dell'anno precedente del premio
incentivante riferito a undici mesi di cui all'art.  10  del  decreto
del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.
   2.   I  relativi  compensi  incentivanti  saranno  corrisposti  ad
obiettivo programmatico  raggiunto,  tenendo  conto  della  capacita'
programmatica  progettuale  degli  uffici  e  dei parametri oggettivi
quali il tempo  e  il  livello  di  professionalita',  nonche'  della
capacita'  di iniziativa e dell'impegno dei lavoratori effettivamente
coinvolti nei progetti.
   3.  Per  il  personale  collocato  nei  profili  professionali  di
insegnante e' istituito un  apposito  fondo  di  incentivazione  alla
formazione  e all'arricchimento professionale pari allo 0,2 per cento
del monte salari di cui al primo comma.
   4.  Entro  il  31  dicembre  1987  la  giunta  provinciale, previo
confronto con le organizzazioni sindacali del personale,  provvedera'
a  stabilire specifiche norme regolamentari disciplinanti la verifica
della produttivita' sulle singole unita' operative e la  ripartizione
del fondo di cui al terzo comma.