Art. 12. Indennita' varie 1. Con decorrenza 1 gennaio 1988, l'indennita' oraria di reperibilita' prevista dall'art. 83, quarto comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come modificato con l'art. 10 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 17, e' elevata a L. 750. 2. Con effetto dal 1 gennaio 1988, il quinto comma dell'art. 134 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come aggiunto con l'art. 10 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 17, e' sostituito dal seguente comma: "Al personale incaricato di prestare servizio in turni e' corrisposta una indennita' oraria, non cumulabile con il compenso per lavoro straordinario, pari rispettivamente a L. 1.600 per servizio ordinario festivo notturno e a L. 2.450 per servizio ordinario festivo notturno; e' considerato orario notturno quello prestato dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo". 3. All'art. 134 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, e' aggiunto il seguente comma: "Al personale addetto in via continuativa a servizi che comportino maneggio di denaro o valori per importi medi annui non inferiori a L. 100.000.000 e' attribuita, a decorrere dal 1 gennaio 1988, ovvero a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui e' stato raggiunto il predetto limite, una indennita' giornaliera pari a L. 1.250".