Art. 12.
                           Indennita' varie
 
   1.   Con  decorrenza  1  gennaio  1988,  l'indennita'  oraria  di
reperibilita'  prevista  dall'art.  83,  quarto  comma,  della  legge
provinciale  29  aprile  1983,  n.  12, come modificato con l'art. 10
della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 17, e' elevata a L. 750.
   2.  Con effetto dal 1 gennaio 1988, il quinto comma dell'art. 134
della legge provinciale 29 aprile 1983,  n.  12,  come  aggiunto  con
l'art.  10  della  legge  provinciale  28  dicembre  1984,  n. 17, e'
sostituito dal seguente comma:
   "Al   personale  incaricato  di  prestare  servizio  in  turni  e'
corrisposta una indennita' oraria, non cumulabile con il compenso per
lavoro  straordinario,  pari  rispettivamente a L. 1.600 per servizio
ordinario festivo notturno  e  a  L.  2.450  per  servizio  ordinario
festivo  notturno;  e'  considerato  orario  notturno quello prestato
dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo".
   3.  All'art. 134 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, e'
aggiunto il seguente comma:
   "Al personale addetto in via continuativa a servizi che comportino
maneggio di denaro o valori per importi medi annui non inferiori a L.
100.000.000  e' attribuita, a decorrere dal 1 gennaio 1988, ovvero a
decorrere  dall'esercizio  successivo  a  quello  in  cui  e'   stato
raggiunto  il  predetto  limite, una indennita' giornaliera pari a L.
1.250".