Art. 13.
                        Professionisti legali
 
   1.  Al  personale  assunto mediante pubblico concorso o inquadrato
nel profilo professionale di avvocato, iscritto nel  relativo  elenco
speciale,  spettano  i  compensi di natura professionale previsti dal
regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, nel limite  massimo  del  20
per cento della retribuzione tabellare in godimento e in relazione ad
attivita' che verranno stabilite  con  apposite  norme  regolamentari
d'intesa con le organizzazioni sindacali del personale.