Art. 13. Professionisti legali 1. Al personale assunto mediante pubblico concorso o inquadrato nel profilo professionale di avvocato, iscritto nel relativo elenco speciale, spettano i compensi di natura professionale previsti dal regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, nel limite massimo del 20 per cento della retribuzione tabellare in godimento e in relazione ad attivita' che verranno stabilite con apposite norme regolamentari d'intesa con le organizzazioni sindacali del personale.