Art. 14. Norme transitorie di inquadramento 1. I dipendenti che alla data di entrata in vigore della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, rivestivano la qualifica di coadiutore principale, segretario principale o di direttore di sezione e qualifiche equiparate ed il personale in possesso alla stessa data della corrispondente anzianita' di carriera come stabilita dagli articoli 26, 20 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, maturata anche presso l'ente di provenienza, e del titolo di studio prescritto per l'accesso rispettivamente al quarto, sesto e settimo livello funzionale, i quali alla medesima data abbiano maturato oppure abbiano in corso di maturazione l'anzianita' che nel precedente ordinamento avrebbe dato titolo all'ammissione allo scrutinio per il conseguimento rispettivamente della qualifica di coadiutore superiore, segretario capo e direttore di divisione e qualifiche equiparate, sono inquadrati o saranno inquadrati nel livello immediatamente superiore al compimento di detta anzianita'. 2. I dipendenti provenienti da altri enti e transitati nei ruoli provinciali per effetto di disposizioni legislative, che nell'ente di provenienza rivestivano la qualifica di archivista-dattilografo con profilo differenziato di professionalita' di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509 e in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, sono inquadrati nel quinto livello funzionale-retributivo. 3. Gli inquadramenti del personale di cui ai commi primo e secondo hanno effetto a decorrere dal 1 giugno 1983, fatta eccezione per l'inquadramento nell'ottavo livello funzionale-retributivo che avviene a decorrere dal 1 gennaio 1985, data della relativa istituzione e, comunque, per entrambe le fattispecie, al maturare dei requisiti prescritti al primo comma. Per il personale proveniente dall'ispettorato provinciale del lavoro e dal soppresso ufficio regionale di corrispondenza dell'istituto centrale di statistica con sede in Trento di cui alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 13, l'inquadramento non potra' comunque avere decorrenza anteriore a quella dell'inquadramento nei ruoli provinciali. 4. Il personale appartenente, alla data di entrata in vigore della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, alla qualifica iniziale dell'ex carriera direttiva, di concetto, ed esecutiva puo' essere ammesso, a domanda, ad apposito esame per l'inquadramento nel profilo professionale di livello funzionale-retributivo immediatamente superiore, con preferenza per i profili nei quali vi sia disponibilita' di posti. 5. La commissione esaminatrice per l'esame di cui al quarto comma e' quella prevista dall'art. 69, secondo comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12. 6. Il programma e le modalita' di espletamento dei predetti esami nonche' il termine per la presentazione delle domande da parte dei dipendenti interessati e quanto altro attiene agli esami stessi saranno stabiliti in apposite norme regolamentari. 7. Il personale che abbia superato l'esame di cui al quarto comma, e' inquadrato anche in soprannumero, secondo l'ordine di graduatoria, nel rispettivo profilo professionale del livello superiore, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione della relativa graduatoria. 8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale collocato nei profili professionali di insegnante del sesto e settimo livello funzionale-retributivo nonche' al personale che abbia gia' usufruito di norme che consentivano il passaggio a livello funzionale superiore, fatta comunque eccezione per i vincitori e gli idonei di concorso pubblico.