Art. 14.
                  Norme transitorie di inquadramento
 
   1.  I  dipendenti  che  alla data di entrata in vigore della legge
provinciale 29 aprile  1983,  n.  12,  rivestivano  la  qualifica  di
coadiutore  principale,  segretario  principale  o  di  direttore  di
sezione e qualifiche equiparate ed  il  personale  in  possesso  alla
stessa   data   della  corrispondente  anzianita'  di  carriera  come
stabilita dagli articoli 26, 20 e 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, maturata anche presso l'ente di
provenienza,  e  del  titolo  di  studio  prescritto  per   l'accesso
rispettivamente  al  quarto,  sesto  e  settimo livello funzionale, i
quali alla medesima data abbiano maturato oppure abbiano in corso  di
maturazione  l'anzianita' che nel precedente ordinamento avrebbe dato
titolo   all'ammissione   allo   scrutinio   per   il   conseguimento
rispettivamente  della  qualifica di coadiutore superiore, segretario
capo  e  direttore  di  divisione  e  qualifiche   equiparate,   sono
inquadrati  o saranno inquadrati nel livello immediatamente superiore
al compimento di detta anzianita'.
   2.  I  dipendenti provenienti da altri enti e transitati nei ruoli
provinciali per effetto di disposizioni legislative, che nell'ente di
provenienza  rivestivano  la qualifica di archivista-dattilografo con
profilo differenziato di professionalita' di cui all'allegato  1  del
decreto  del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509 e in
possesso di diploma di istituto di  istruzione  secondaria  di  primo
grado, sono inquadrati nel quinto livello funzionale-retributivo.
   3. Gli inquadramenti del personale di cui ai commi primo e secondo
hanno effetto a decorrere dal 1 giugno  1983,  fatta  eccezione  per
l'inquadramento   nell'ottavo   livello   funzionale-retributivo  che
avviene  a  decorrere  dal  1  gennaio  1985,  data  della  relativa
istituzione e, comunque, per entrambe le fattispecie, al maturare dei
requisiti prescritti al primo comma.  Per  il  personale  proveniente
dall'ispettorato  provinciale  del  lavoro  e  dal  soppresso ufficio
regionale di corrispondenza dell'istituto centrale di statistica  con
sede  in  Trento di cui alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 13,
l'inquadramento non potra'  comunque  avere  decorrenza  anteriore  a
quella dell'inquadramento nei ruoli provinciali.
   4. Il personale appartenente, alla data di entrata in vigore della
legge provinciale 29 aprile 1983,  n.  12,  alla  qualifica  iniziale
dell'ex  carriera  direttiva,  di  concetto, ed esecutiva puo' essere
ammesso, a domanda, ad apposito esame per l'inquadramento nel profilo
professionale   di   livello   funzionale-retributivo  immediatamente
superiore,  con  preferenza  per  i  profili   nei   quali   vi   sia
disponibilita' di posti.
   5.  La commissione esaminatrice per l'esame di cui al quarto comma
e'  quella  prevista  dall'art.  69,  secondo  comma,   della   legge
provinciale 29 aprile 1983, n. 12.
   6.  Il programma e le modalita' di espletamento dei predetti esami
nonche' il termine per la presentazione delle domande  da  parte  dei
dipendenti  interessati  e  quanto  altro  attiene  agli esami stessi
saranno stabiliti in apposite norme regolamentari.
   7. Il personale che abbia superato l'esame di cui al quarto comma,
e' inquadrato anche in soprannumero, secondo l'ordine di graduatoria,
nel  rispettivo  profilo  professionale  del  livello  superiore, con
decorrenza  dal  primo  giorno  del  mese  successivo  alla  data  di
approvazione della relativa graduatoria.
   8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al
personale collocato nei profili professionali di insegnante del sesto
e  settimo  livello  funzionale-retributivo  nonche' al personale che
abbia gia' usufruito di norme che consentivano il passaggio a livello
funzionale  superiore, fatta comunque eccezione per i vincitori e gli
idonei di concorso pubblico.