Art. 15.
         Istituzione del nono livello funzionale-retributivo
            e disposizioni per l'inquadramento e l'accesso
 
   1.  Con  decorrenza  1  gennaio 1987 e' istituito il nono livello
funzionale-retributivo.
   2.  Ai  fini  dell'inquadramento  e  dell'accesso nel nono livello
funzionale-retributivo  si  applica  nei  confronti   del   personale
provinciale,  purche'  provvisto  di  diploma di laurea, la normativa
concernente la nona qualifica funzionale contenuta nella legislazione
dello  Stato,  intendendosi  sostituito  il riferimento alla legge 11
luglio 1980, n. 312, con la legge provinciale 29 aprile 1983, n.  12.
   3.  Nella  tabella della dotazione organica costituente l'allegato
C) alla legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8, come modificata con
l'art. 10, quarto comma, della legge provinciale 28 dicembre 1984, n.
17 e con l'art. 5 della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10,  sono
istituiti   n.   50   posti   d'organico  relativi  al  nono  livello
funzionale-retributivo. Nella medesima tabella il  totale  dei  posti
d'organico   dei   livelli   funzionali-retributivi   ed   il  totale
complessivo dei posti e' aumentato rispettivamente da 3.247 a 3.297 e
da 3.369 a 3.419.