Art. 15. Istituzione del nono livello funzionale-retributivo e disposizioni per l'inquadramento e l'accesso 1. Con decorrenza 1 gennaio 1987 e' istituito il nono livello funzionale-retributivo. 2. Ai fini dell'inquadramento e dell'accesso nel nono livello funzionale-retributivo si applica nei confronti del personale provinciale, purche' provvisto di diploma di laurea, la normativa concernente la nona qualifica funzionale contenuta nella legislazione dello Stato, intendendosi sostituito il riferimento alla legge 11 luglio 1980, n. 312, con la legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12. 3. Nella tabella della dotazione organica costituente l'allegato C) alla legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8, come modificata con l'art. 10, quarto comma, della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 17 e con l'art. 5 della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10, sono istituiti n. 50 posti d'organico relativi al nono livello funzionale-retributivo. Nella medesima tabella il totale dei posti d'organico dei livelli funzionali-retributivi ed il totale complessivo dei posti e' aumentato rispettivamente da 3.247 a 3.297 e da 3.369 a 3.419.