Art. 16. Riqualificazione di particolari profili professionali 1. In sede di prima ridefinizione dei profili professionali, anche in relazione a quanto contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, il personale collocato in particolari profili professionali le cui attribuzioni sono da ascrivere a livello funzionale-retributivo superiore, verra' inquadrato, a decorrere dal 1 gennaio 1986, nel profilo professionale relativo all'attivita' svolta, come risultante da apposita dichiarazione rilasciata dalla giunta provinciale, secondo le seguenti corrispondenze: Livello funzionale-retributivo Livello funzionale-retributivo e profilo professionale e profilo professionale di appartenenza di inquadramento II livello funzionale-retributivo. III livello funzionale-retributivo. "Addetto ai servizi ausiliari" e "Inservienti delle scuole dell'infanzia" adibito a: servizi ausiliari e di anticamera Addetto ai servizi e di anticamera bidello di istituti scolastici Bidello custode di museo Custode di museo operatore appoggio nelle scuole dell'infanzia Operatore appoggio nelle scuole dell'infanzia III livello funzionale-retributivo. IV livello funzionale-retributivo. "Operaio qualificato" adibito a: cuoco di comunita' di ridotte dimensioni Cuoco di comunita' di di ridotte dimensioni conducente di automezzi speciali Conducente di automezzi speciali autista-meccanico Autista-meccanico aggiustatore meccanico Aggiustatore meccanico carrozziere/carpentiere Carrozziere/carpentiere Livello funzionale-retributivo Livello funzionale-retributivo e profilo professionale profilo professionale di appartenenza di inquadramento elettricista Elettricista elettromeccanico Elettromeccanico muratore Muratore pittore Pittore falegname Falegname idraulico Idraulico operaio stradale qualificato Operaio stradale qualificato operaio qualificato Operaio qualificato tipografo Tipografo tecnico agrario Tecnico agrario IV livello funzionale-retributivo. V livello funzionale -retributivo. "Operaio specializzato" adibito a: meccanico provetto Meccanico provetto motorista provetto Motorista provetto aggiustatore meccanico provetto Aggiustatore meccanico provetto carrozziere provetto Carrozziere provetto carpentiere provetto Carpentiere provetto elettricista provetto Elettricista provetto elettromeccanico provetto Elettromeccanico provetto apparecchiatore elettronico provetto Apparecchiatore elettronico provetto muratore provetto Muratore provetto pittore provetto Pittore provetto falegname provetto Falegname provetto idraulico provetto Idraulico provetto tipografo provetto Tipografo provetto capo operaio Capo operaio operatore attrezzature e mezzi speciali Operatore attrezzature e mezzi speciali tecnico agrario provetto Tecnico agrario provetto IV e V livello funzionale-retributivo. VI livello funzionale-retributivo. Profilo professionale rispettivamente di: "Educatrice dell'infanzia" "Assistente per l'infanzia" Assistente all'infanzia 2. La riqualificazione di cui al primo comma opera anche nei confronti del personale in servizio nel periodo intercorrente dal 1 gennaio 1986 alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Il personale collocato nel profilo professionale di assistente sociale del sesto livello funzionale-retributivo in possesso del diploma di assistente sociale, in servizio al 1 gennaio 1986 con almeno due anni di anzianita' nel medesimo livello, e' inquadrato alla stessa data nel settimo livello funzionale-retributivo. 4. I benefici economici derivanti dall'applicazione del primo, secondo e terzo comma vengono scaglionati secondo quanto disposto nel precedente art. 7. 5. Il personale collocato nel profilo professionale di operatore amministrativo o che verra' inquadrato nel medesimo profilo ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10, assegnato alla data di entrata in vigore della presente legge al servizio turismo e attivita' sportive o all'Azienda per la promozione turistica del Trentino che svolga mansioni di operatore turistico con conoscenza di almeno due lingue straniere, e' inquadrato, a domanda, previo superamento di apposito esame, nel corrispondente profilo professionale del quinto livello funzionale-retributivo nel limite dei posti disponibili. 6. Il personale collocato nel profilo professionale di tecnico di laboratorio scolastico e di tecnico di laboratorio e' inquadrato, a domanda, previo superamento di apposito esame, nel profilo professionale rispettivamente di assistente di laboratorio scolastico e di assistente di laboratorio del sesto livello funzionale-retributivo nel limite dei posti disponibili. 7. La commissione esaminatrice per l'esame di cui al quinto e sesto comma e' quella prevista dall'art. 69, secondo comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12. 8. Il programma e le modalita' di espletamento dei predetti esami nonche' il termine per la presentazione delle domande da parte dei dipendenti interessati e quanto altro attiene agli esami stessi saranno stabiliti in apposite norme regolamentari. 9. Il personale che abbia superato l'esame di cui al quinto e sesto comma, e' inquadrato, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti disponibili, nel rispettivo profilo professionale del livello superiore, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione della relativa graduatoria.