Art. 17.
                   Trasformazione posti d'organico
 
   1.   Il  posto  d'organico  occupato  nel  livello  funzionale  di
provenienza dal dipendente inquadrato  in  un  livello  superiore  in
applicazione  degli  art.  14, primo e secondo comma, 15 e 16, primo,
secondo e terzo comma,  e'  tramutato  in  un  posto  d'organico  del
livello  di  nuovo inquadramento del medesimo dipendente. La predetta
disposizione si applica anche al personale  eventualmente  inquadrato
in soprannumero ai sensi del settimo comma dell'art. 14.