Art. 17. Trasformazione posti d'organico 1. Il posto d'organico occupato nel livello funzionale di provenienza dal dipendente inquadrato in un livello superiore in applicazione degli art. 14, primo e secondo comma, 15 e 16, primo, secondo e terzo comma, e' tramutato in un posto d'organico del livello di nuovo inquadramento del medesimo dipendente. La predetta disposizione si applica anche al personale eventualmente inquadrato in soprannumero ai sensi del settimo comma dell'art. 14.