Art. 18. Valutazione servizi 1. Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 8 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 17, si applicano, qualora non ne abbia gia' usufruito, anche al personale in servizio alla data 1 gennaio 1988, ivi compreso quello previsto dagli art. 4 e 5 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41, limitatamente per quest'ultimo, al servizio prestato anteriormente alla nomina in ruolo nella carriera direttiva. 2. I benefici economici derivanti dall'applicazione del primo comma decorrono dal 1 gennaio 1988 e concorrono alla formazione del maturato economico di ciascun dipendente alla medesima data. Per il personale previsto dagli articoli 4 e 5 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41, si osservano i criteri stabiliti dall'art. 2, terzo comma, della stessa legge provinciale n. 41 del 1983. 3. I dipendenti interessati all'applicazione del primo comma dovranno produrre apposita domanda alla giunta provinciale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione probatoria. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo e dell'art. 8, terzo comma, della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 17, non si applicano nei confronti del personale assunto con contratto a sensi degli articoli 25, secondo comma, e 27 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12. 5. Nel primo comma dell'art. 8 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 17, il riferimento, ai fini della valutazione del servizio, ai criteri stabiliti nel secondo comma, lettera c), dell'art. 7 della legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25, va inteso nel senso che vanno applicati i criteri contenuti nel primo e secondo capoverso della stessa lettera c). 6. Il servizio prestato presso la provincia anteriormente alla nomina in ruolo, nella misura riconosciuta ai fini economici a norma dell'art. 7 della legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25, nel livello funzionale di appartenenza, e' considerato utile per la partecipazione ai concorsi previsti agli art. 26, settimo comma e 30 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni e all'art. 7, terzo comma, della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10.