Art. 18.
                         Valutazione servizi
 
   1.  Le  disposizioni di cui al primo comma dell'art. 8 della legge
provinciale 28 dicembre 1984, n. 17, si  applicano,  qualora  non  ne
abbia  gia'  usufruito,  anche  al personale in servizio alla data 1
gennaio 1988, ivi compreso quello previsto dagli art.  4  e  5  della
legge   provinciale  23  novembre  1983,  n.  41,  limitatamente  per
quest'ultimo, al servizio prestato anteriormente alla nomina in ruolo
nella carriera direttiva.
   2.  I  benefici  economici  derivanti  dall'applicazione del primo
comma decorrono dal 1 gennaio 1988 e concorrono alla formazione  del
maturato  economico  di ciascun dipendente alla medesima data. Per il
personale previsto dagli articoli 4 e 5 della  legge  provinciale  23
novembre  1983,  n. 41, si osservano i criteri stabiliti dall'art. 2,
terzo comma, della stessa legge provinciale n. 41 del 1983.
   3.  I  dipendenti  interessati  all'applicazione  del  primo comma
dovranno produrre apposita  domanda  alla  giunta  provinciale  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
corredata della documentazione probatoria.
   4.  Le  disposizioni  di  cui  al presente articolo e dell'art. 8,
terzo comma, della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 17, non  si
applicano  nei  confronti del personale assunto con contratto a sensi
degli articoli 25, secondo comma, e 27  della  legge  provinciale  29
aprile 1983, n. 12.
   5. Nel primo comma dell'art. 8 della legge provinciale 28 dicembre
1984, n. 17, il riferimento, ai fini della valutazione del  servizio,
ai criteri stabiliti nel secondo comma, lettera c), dell'art. 7 della
legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25, va inteso  nel  senso  che
vanno  applicati  i  criteri  contenuti nel primo e secondo capoverso
della stessa lettera c).
   6.  Il  servizio  prestato  presso la provincia anteriormente alla
nomina in ruolo, nella misura riconosciuta ai fini economici a  norma
dell'art.  7  della  legge  provinciale  29 dicembre 1981, n. 25, nel
livello funzionale di  appartenenza,  e'  considerato  utile  per  la
partecipazione  ai concorsi previsti agli art. 26, settimo comma e 30
della  legge  provinciale  29  aprile  1983,  n.  12   e   successive
modificazioni  e  all'art.  7, terzo comma, della legge provinciale 8
giugno 1987, n. 10.