Art. 19.
                        Conglobamento di quote
                 dell'indennita' integrativa speciale
 
   1.  Con  decorrenza  30 giugno 1988 verra' conglobata una quota di
scala mobile di L. 1.081.000, corrispondente alla differenza  fra  la
scala  mobile  del  settore  privato  e  quella del settore pubblico,
corrisposta nel 1985, secondo i criteri che verranno adottati per  il
personale statale.