Art. 19. Conglobamento di quote dell'indennita' integrativa speciale 1. Con decorrenza 30 giugno 1988 verra' conglobata una quota di scala mobile di L. 1.081.000, corrispondente alla differenza fra la scala mobile del settore privato e quella del settore pubblico, corrisposta nel 1985, secondo i criteri che verranno adottati per il personale statale.