Art. 2.
                         Area di applicazione
 
   1.  Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano al
personale dipendente della provincia autonoma di Trento.
   2.  E'  escluso  il  personale  di cui al primo comma dell'art. 10
della legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25, come sostituito  con
l'art. 4 della legge provinciale 25 gennaio 1982, n. 3.