Art. 2. Area di applicazione 1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano al personale dipendente della provincia autonoma di Trento. 2. E' escluso il personale di cui al primo comma dell'art. 10 della legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25, come sostituito con l'art. 4 della legge provinciale 25 gennaio 1982, n. 3.