Art. 20.
             Trattamento economico nei casi di passaggio
              a livello funzionale-retributivo superiore
                anteriormente alla data 1 giugno 1983
 
   1.   Nel   caso   di   passaggio   o   inquadramento   a   livello
funzionale-retributivo superiore nel  periodo  intercorrente  dal  1
luglio  1978, data di istituzione dei livelli funzionali-retributivi,
al 31 maggio 1983, anche per effetto  del  terzo  comma  dell'art.  2
della  legge  provinciale  26  maggio  1980,  n. 13, al dipendente e'
attribuito,  a  decorrere  dal  1  giugno  1983,  in  aggiunta  allo
stipendio  goduto,  un  importo pari alla differenza tra lo stipendio
iniziale del livello funzionale-retributivo conferito  e  quello  del
livello funzionale-retributivo immediatamente inferiore.
   2.   Il   nuovo  importo  cosi'  determinato  va  rapportato  alla
progressione economica fissata per il livello  funzionale-retributivo
di inquadramento.
   3.   Nel   caso  di  passaggio  a  livello  funzionale-retributivo
superiore a decorrere dal  1  gennaio  1988,  rimane  confermato  il
beneficio della differenza fra livello retributivo di inquadramento e
quello di provenienza, secondo quanto stabilito dall'art.  131  della
legge 29 aprile 1983, n. 12 come sostituito con l'art. 10 della legge
provinciale 28 dicembre 1984, n. 17.