Art. 20. Trattamento economico nei casi di passaggio a livello funzionale-retributivo superiore anteriormente alla data 1 giugno 1983 1. Nel caso di passaggio o inquadramento a livello funzionale-retributivo superiore nel periodo intercorrente dal 1 luglio 1978, data di istituzione dei livelli funzionali-retributivi, al 31 maggio 1983, anche per effetto del terzo comma dell'art. 2 della legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13, al dipendente e' attribuito, a decorrere dal 1 giugno 1983, in aggiunta allo stipendio goduto, un importo pari alla differenza tra lo stipendio iniziale del livello funzionale-retributivo conferito e quello del livello funzionale-retributivo immediatamente inferiore. 2. Il nuovo importo cosi' determinato va rapportato alla progressione economica fissata per il livello funzionale-retributivo di inquadramento. 3. Nel caso di passaggio a livello funzionale-retributivo superiore a decorrere dal 1 gennaio 1988, rimane confermato il beneficio della differenza fra livello retributivo di inquadramento e quello di provenienza, secondo quanto stabilito dall'art. 131 della legge 29 aprile 1983, n. 12 come sostituito con l'art. 10 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 17.