Art. 21. Posizioni organizzative 1. Nell'ambito delle strutture di cui all'art. 5, 6 e 7 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, la giunta provinciale, con propria deliberazione da pubblicarsi per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione, puo' individuare apposite posizioni organizzative, fino ad un massimo di quaranta, per lo svolgimento di compiti di studio e di ricerca ad elevato contenuto specialistico, di amministrazione attiva complessa, anche a rilevanza esterna, nonche' di specifiche funzioni ispettive, di controllo o di assistenza tecnica o giuridica a gruppi di lavoro od organismi tecnico-consultivi in relazione all'attuazione di programmi specifici o di progetti. 2. Alla copertura di ciascuna delle posizioni organizzative individuate la giunta provinciale provvede mediante relativo conferimento di incarico, a tempo determinato, a funzionari aventi i requisiti specificati dall'art. 30 della richiamata legge provinciale n. 12 del 1983, come modificato da ultimo con l'art. 6 della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10, con le stesse modalita' e nei termini dal medesimo articolo previsti, intendendosi sostituita la posizione organizzativa all'ufficio. 3. Il funzionario incaricato delle posizioni organizzative di cui al primo comma risponde dell'esercizio delle relative funzioni al dirigente generale o dirigente preposto alla struttura di assegnazione del funzionario medesimo. 4. Gli incaricati delle posizioni organizzative ai sensi del presente articolo sono equiparati ai capi ufficio ai fini dell'applicazione dell'art. 26 della citata legge provinciale n. 12 del 1983 per la nomina a dirigente. Con le modalita' di cui al settimo comma dell'art. 35 della stessa legge provinciale n. 12 la giunta provinciale puo' inoltre disporre il passaggio e la preposizione agli uffici dei funzionari incaricati delle posizioni organizzative. 5. In sede di prima applicazione, all'individuazione delle posizioni organizzative aventi carattere di urgenza la giunta provinciale potra' provvedere secondo le modalita' previste per l'individuazione degli uffici da attuare in via prioritaria dell'art. 56 della menzionata legge provinciale n. 12 del 1983. Ai fini della copertura di tali posizioni valgono le disposizioni di cui all'art. 7 della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10, intendendosi il requisito di cui alla lettera b), primo comma, di detto art. 7, concernente lo svolgimento, da almeno tre anni, di attivita' di direzione od organizzazione di uffici o settori, riferito allo svolgimento di compiti e di funzioni corrispondenti, in tutto o prevalentemente, a quelli delle posizioni organizzative individuate ai sensi del presente comma. 6. Ai funzionari incaricati delle posizioni organizzative e' corrisposta, per la durata dell'incarico, una indennita' annua pari al 90 per cento della speciale indennita' prevista per i funzionari preposti agli uffici dal primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41.