Art. 21.
                       Posizioni organizzative
 
   1.  Nell'ambito  delle  strutture  di  cui all'art. 5, 6 e 7 della
legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, la giunta  provinciale,  con
propria  deliberazione  da  pubblicarsi  per  estratto nel Bollettino
ufficiale  della  Regione,  puo'   individuare   apposite   posizioni
organizzative,  fino ad un massimo di quaranta, per lo svolgimento di
compiti di studio e di ricerca ad elevato contenuto specialistico, di
amministrazione  attiva complessa, anche a rilevanza esterna, nonche'
di specifiche  funzioni  ispettive,  di  controllo  o  di  assistenza
tecnica    o    giuridica   a   gruppi   di   lavoro   od   organismi
tecnico-consultivi in relazione all'attuazione di programmi specifici
o di progetti.
   2.  Alla  copertura  di  ciascuna  delle  posizioni  organizzative
individuate  la  giunta  provinciale   provvede   mediante   relativo
conferimento  di incarico, a tempo determinato, a funzionari aventi i
requisiti specificati dall'art. 30 della richiamata legge provinciale
n.  12  del  1983, come modificato da ultimo con l'art. 6 della legge
provinciale 8 giugno 1987, n. 10,  con  le  stesse  modalita'  e  nei
termini  dal  medesimo  articolo previsti, intendendosi sostituita la
posizione organizzativa all'ufficio.
   3.  Il funzionario incaricato delle posizioni organizzative di cui
al primo comma risponde dell'esercizio  delle  relative  funzioni  al
dirigente   generale   o   dirigente   preposto   alla  struttura  di
assegnazione del funzionario medesimo.
   4.  Gli  incaricati  delle  posizioni  organizzative  ai sensi del
presente  articolo  sono  equiparati  ai   capi   ufficio   ai   fini
dell'applicazione  dell'art.  26 della citata legge provinciale n. 12
del 1983 per la nomina a  dirigente.  Con  le  modalita'  di  cui  al
settimo  comma  dell'art.  35 della stessa legge provinciale n. 12 la
giunta  provinciale  puo'  inoltre  disporre  il   passaggio   e   la
preposizione  agli  uffici  dei funzionari incaricati delle posizioni
organizzative.
   5.   In  sede  di  prima  applicazione,  all'individuazione  delle
posizioni  organizzative  aventi  carattere  di  urgenza  la   giunta
provinciale  potra'  provvedere  secondo  le  modalita'  previste per
l'individuazione degli uffici da attuare in via prioritaria dell'art.
56  della  menzionata legge provinciale n. 12 del 1983. Ai fini della
copertura di tali posizioni valgono le disposizioni di cui all'art. 7
della  legge  provinciale  8  giugno  1987,  n.  10,  intendendosi il
requisito di cui alla lettera b),  primo  comma,  di  detto  art.  7,
concernente  lo  svolgimento,  da  almeno  tre  anni, di attivita' di
direzione od  organizzazione  di  uffici  o  settori,  riferito  allo
svolgimento  di  compiti  e  di  funzioni  corrispondenti, in tutto o
prevalentemente, a quelli delle posizioni  organizzative  individuate
ai sensi del presente comma.
   6.  Ai  funzionari  incaricati  delle  posizioni  organizzative e'
corrisposta, per la durata dell'incarico, una indennita'  annua  pari
al  90  per cento della speciale indennita' prevista per i funzionari
preposti  agli  uffici  dal  primo  comma  dell'art.  6  della  legge
provinciale 23 novembre 1983, n. 41.