Art. 22. Attivita' sociali, culturali e ricreative 1. Al fine di favorire lo sviluppo, lo svolgimento e l'incremento delle attivita' di carattere culturale, sportivo e ricreativo-assistenziale dei propri dipendenti, anche per il tramite di organismi ricreativi dagli stessi costituiti, la giunta provinciale e' autorizzata ad intervenire a favore dei medesimi organismi mediante la concessione annuale di contributi finanziari nonche' l'uso gratuito di locali ed altri beni e servizi appartenenti al patrimonio provinciale che abbiano come fine l'attuazione di iniziative dirette a secondare il proficuo impiego del tempo libero dei medesimi dipendenti ed altresi' a sviluppare le loro qualita' intellettuali, fisiche e culturali. 2. I contributi e le prestazioni di cui al primo comma saranno concessi a richiesta, su conforme parere della commissione per l'organizzazione e il personale, in proporzione al numero degli iscritti e comunque nella misura massima di L. 5.000 per ogni dipendente di ruolo in servizio alla data del primo gennaio di ogni anno, previa sottoscrizione di apposito disciplinare che regolamenti l'uso dei beni e dei servizi e su presentazione da parte dei consigli direttivi degli organismi di cui al primo comma del conto consuntivo dell'anno precedente, del bilancio preventivo nonche' del programma di attivita' per l'anno di riferimento. 3. Al fine di consentire in rappresentanza della provincia la partecipazione a competizioni e gare sportive di natura diversa, ai dipendenti provinciali iscritti agli organismi di cui al presente articolo possono essere concessi, limitatamente ai giorni in cui si effettuano le gare e con la disciplina di cui all'art. 137 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, permessi straordinari retribuiti fino ad un massimo di cinque giorni l'anno.