Art. 22.
              Attivita' sociali, culturali e ricreative
 
   1.  Al fine di favorire lo sviluppo, lo svolgimento e l'incremento
delle    attivita'    di    carattere    culturale,    sportivo     e
ricreativo-assistenziale  dei propri dipendenti, anche per il tramite
di  organismi  ricreativi  dagli   stessi   costituiti,   la   giunta
provinciale  e'  autorizzata  ad  intervenire  a  favore dei medesimi
organismi mediante la concessione annuale  di  contributi  finanziari
nonche' l'uso gratuito di locali ed altri beni e servizi appartenenti
al patrimonio provinciale  che  abbiano  come  fine  l'attuazione  di
iniziative  dirette  a secondare il proficuo impiego del tempo libero
dei medesimi dipendenti ed altresi' a  sviluppare  le  loro  qualita'
intellettuali, fisiche e culturali.
   2.  I  contributi  e  le prestazioni di cui al primo comma saranno
concessi a  richiesta,  su  conforme  parere  della  commissione  per
l'organizzazione  e  il  personale,  in  proporzione  al numero degli
iscritti e comunque  nella  misura  massima  di  L.  5.000  per  ogni
dipendente  di  ruolo in servizio alla data del primo gennaio di ogni
anno, previa sottoscrizione di apposito disciplinare che  regolamenti
l'uso dei beni e dei servizi e su presentazione da parte dei consigli
direttivi degli organismi di cui al primo comma del conto  consuntivo
dell'anno  precedente,  del bilancio preventivo nonche' del programma
di attivita' per l'anno di riferimento.
   3.  Al  fine  di  consentire  in rappresentanza della provincia la
partecipazione a competizioni e gare sportive di natura  diversa,  ai
dipendenti  provinciali  iscritti  agli  organismi di cui al presente
articolo possono essere concessi, limitatamente ai giorni in  cui  si
effettuano  le  gare  e  con  la disciplina di cui all'art. 137 della
legge provinciale  29  aprile  1983,  n.  12,  permessi  straordinari
retribuiti fino ad un massimo di cinque giorni l'anno.