Art. 25. Istituzione del Servizio attivita' socio-assistenziali 1. Nell'allegato C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modifiche e integrazioni, dopo il n. 51 e' inserito il seguente: "52 - SERVIZIO ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI. Il servizio provvede allo svolgimento delle attivita' connesse con l'esercizio delle funzioni legislative, di programmazione e di realizzazione delle attivita' tecnico-amministrative e di gestione degli interventi di assistenza e beneficenza pubblica di competenza della provincia. Predispone indirizzi e strumenti tecnici concernenti l'organizzazione degli interventi e le modalita' e i criteri di erogazione dell'assistenza. Provvede alla realizzazione, nell'ambito del sistema informativo provinciale, di un sistema informativo socio-assistenziale a supporto delle attivita' di competenza. Provvede inoltre allo svolgimento delle funzioni inerenti il finanziamento delle attivita' di assistenza gestite direttamente o attraverso gli enti a cio' preposti. Fornisce consulenza e assistenza tecnica agli enti e agli operatori per l'organizzazione dei servizi socio-assistenziali provvedendo altresi' ad effettuare periodiche veriche tecniche connesse con l'erogazione dei servizi socio-assistenziali. Predispone gli indirizzi e gli strumenti tecnico-organizzativi volti alla formazione e all'aggiornamento del personale addetto ai servizi socio-assistenziali. Collabora con il Servizio enti locali nell'istruttoria dei provvedimenti che sulla materia sono soggetti al controllo della giunta provinciale.". 2. Nello stesso allegato C, al n. "24 - SERVIZIO PIANO SOCIO-SANITARIO" sono apportate le seguenti modificazioni: la denominazione varia in: "24 - SERVIZIO PIANO SANITARIO"; la relativa scheda n. 24 e' sostituita dalla seguente nuova scheda di attribuzioni: "Il Servizio provvede a realizzare le attivita' connesse con l'esercizio delle funzioni legislative, di programmazione e di gestione delle informazioni, epidemiologiche, funzionali ed economiche occorrenti per lo svolgimento dei compiti di coordinamento, di programmazione e di gestione di competenza della provincia nell'ambito del Servizio sanitario provinciale. Provvede in particolare a predisporre la normativa provinciale in materia sanitaria, ad elaborare gli indirizzi concernenti gli aspetti istituzionali del Servizio sanitario provinciale, a fornire consulenza giuridico-amministrativa ed istituzionale ai servizi della provincia operanti in materia sanitaria. Cura la predisposizione del progetto di piano sanitario provinciale, verificandone periodicamente lo stato di attuazione, nonche' la predisposizione della relazione generale annuale sullo stato di attuazione del piano. Predispone gli indirizzi e gli strumenti metodologici per la formazione e la verifica dei piani, dei relativi programmi attuativi e delle relazioni periodiche delle Unita' sanitarie locali, nonche' per la realizzazione ed il funzionamento del sistema informativo sanitario. Fornisce consulenza tecnica per l'adozione del metodo della programmazione e per la gestione del sistema informativo. Provvede a realizzare le attivita' tecniche di gestione delle informazioni a livello provinciale, anche attraverso l'utilizzo dei supporti informatici. Provvede ad organizzare i compiti indicati con riferimento all'area dell'attivita' normativa, a quella della programmazione e a quella del sistema informativo.". 3. Nel medesimo allegato C, al n. "25 - SERVIZIO ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE" sono apportate le seguenti modificazioni: la denominazione varia in: "25 - SERVIZIO ATTIVITA' SANITARIE"; la relativa scheda di attribuzioni n. 25 e' sostituita dalla seguente nuova scheda di attribuzioni: "Il Servizio provvede allo svolgimento delle funzioni di indirizzo, consulenza e verifica tecnica del Servizio sanitario provinciale per quanto concerne il personale e l'organizzazione del Servizio stesso e alla realizzazione delle attivita' tecnico-amministrative di gestione diretta degli interventi di igiene e sanita' affidati alla provincia. Provvede altresi' a gestire i ruoli nominativi provinciali del personale del Servizio sanitario nazionale e alla gestione degli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato. Fornisce consulenza tecnica per l'organizzazione dei servizi sanitari e per la gestione del personale dipendente e convenzionato. Provvede ad effettuare le verifiche tecniche connesse all'erogazione dei servizi sanitari. Predispone gli indirizzi e gli strumenti tecnici concernenti la formazione e l'aggiornamento del personale del Servizio sanitario provinciale e di quello addetto ai servizi socio-assistenziali; fornisce consulenza tecnica alle Unita' sanitarie locali; effettua le verifiche tecniche connesse a tale materia; gestisce direttamente le attivita' di aggiornamento previste nel piano sanitario provinciale. Collabora con il Servizio enti locali nell'istruttoria dei provvedimenti soggetti a controllo della giunta provinciale. Provvede all'organizzazione dei compiti indicati con riferimento alle aree di attivita' riguardanti l'igiene e la sanita' pubblica, la veterinaria, l'assistenza sanitaria di base, l'assistenza ospedaliera e specialistica, le attivita' di supporto amministrativo.". 4. Nello stesso allegato C, al n. "26 - SERVIZIO FINANZIAMENTO ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE" sono apportate le seguenti modificazioni: la denominazione varia in: "26 - SERVIZIO FINANZIAMENTO ATTIVITA' SANITARIE"; la relativa scheda del n. 26 e' sostituita dalla seguente nuova scheda di attribuzioni: "Il Servizio provvede allo svolgimento delle funzioni inerenti il finanziamento del Servizio sanitario provinciale e delle funzioni inerenti il controllo della spesa sanitaria. Provvede in particolare all'individuazione, alla distribuzione, all'assegnazione e alla erogazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario provinciale. Cura la predisposizione degli indirizzi e degli strumenti tecnici per la gestione da parte delle Unita' sanitarie locali delle risorse finanziarie ad esse destinate; fornisce consulenza tecnica ai servizi competenti in ordine all'attuazione della normativa regionale riguardante la contabilita' e alla utilizzazione degli strumenti per il controllo dell'uso delle risorse e dell'analisi costi-benefici; effettua le verifiche tecniche della gestione finanziaria delle Unita' sanitarie locali per quanto concerne l'attuazione degli indirizzi e delle direttive.". 5. I provvedimenti attuativi del Servizio piano socio-sanitario, del Servizio attivita' socio-sanitarie e del Servizio finanziamento attivita' socio-sanitarie assunti in applicazione della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, si intendono confermati con riferimento, rispettivamente al: n. 24 - SERVIZIO PIANO SANITARIO; n. 25 - SERVIZIO ATTIVITA' SANITARIE: n. 26 - SERVIZIO FINANZIAMENTO ATTIVITA' SANITARIE.