Art. 25.
        Istituzione del Servizio attivita' socio-assistenziali
 
  1.  Nell'allegato C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e
successive modifiche e integrazioni, dopo il n.  51  e'  inserito  il
seguente:
   "52 - SERVIZIO ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI.
   Il servizio provvede allo svolgimento delle attivita' connesse con
l'esercizio  delle  funzioni  legislative,  di  programmazione  e  di
realizzazione  delle  attivita'  tecnico-amministrative e di gestione
degli interventi di assistenza e beneficenza pubblica  di  competenza
della provincia.
   Predispone    indirizzi    e    strumenti    tecnici   concernenti
l'organizzazione degli interventi e  le  modalita'  e  i  criteri  di
erogazione dell'assistenza.
   Provvede  alla  realizzazione, nell'ambito del sistema informativo
provinciale, di un sistema informativo socio-assistenziale a supporto
delle attivita' di competenza.
   Provvede  inoltre  allo  svolgimento  delle  funzioni  inerenti il
finanziamento delle attivita' di assistenza  gestite  direttamente  o
attraverso gli enti a cio' preposti.
   Fornisce   consulenza  e  assistenza  tecnica  agli  enti  e  agli
operatori  per  l'organizzazione  dei   servizi   socio-assistenziali
provvedendo   altresi'  ad  effettuare  periodiche  veriche  tecniche
connesse con l'erogazione dei servizi socio-assistenziali.
   Predispone  gli  indirizzi  e  gli strumenti tecnico-organizzativi
volti alla formazione e all'aggiornamento del  personale  addetto  ai
servizi socio-assistenziali.
   Collabora   con  il  Servizio  enti  locali  nell'istruttoria  dei
provvedimenti che sulla materia  sono  soggetti  al  controllo  della
giunta provinciale.".
   2.   Nello   stesso  allegato  C,  al  n.  "24  -  SERVIZIO  PIANO
SOCIO-SANITARIO" sono apportate le seguenti modificazioni:
la denominazione varia in:
   "24 - SERVIZIO PIANO SANITARIO";
la relativa scheda n. 24 e' sostituita dalla seguente nuova scheda di
attribuzioni:
   "Il  Servizio  provvede  a  realizzare  le  attivita' connesse con
l'esercizio  delle  funzioni  legislative,  di  programmazione  e  di
gestione   delle   informazioni,   epidemiologiche,   funzionali   ed
economiche   occorrenti   per   lo   svolgimento   dei   compiti   di
coordinamento,  di  programmazione  e di gestione di competenza della
provincia nell'ambito del Servizio sanitario provinciale.
   Provvede  in particolare a predisporre la normativa provinciale in
materia sanitaria, ad elaborare gli indirizzi concernenti gli aspetti
istituzionali   del   Servizio   sanitario   provinciale,  a  fornire
consulenza giuridico-amministrativa ed istituzionale ai servizi della
provincia operanti in materia sanitaria.
   Cura   la   predisposizione   del   progetto  di  piano  sanitario
provinciale, verificandone periodicamente  lo  stato  di  attuazione,
nonche'  la  predisposizione  della  relazione generale annuale sullo
stato di attuazione del piano.
   Predispone  gli  indirizzi  e  gli  strumenti  metodologici per la
formazione e la verifica dei piani, dei relativi programmi  attuativi
e  delle  relazioni periodiche delle Unita' sanitarie locali, nonche'
per la realizzazione ed  il  funzionamento  del  sistema  informativo
sanitario.
   Fornisce  consulenza  tecnica  per  l'adozione  del  metodo  della
programmazione e per la gestione del sistema informativo.
   Provvede  a  realizzare  le  attivita'  tecniche di gestione delle
informazioni a livello provinciale, anche attraverso  l'utilizzo  dei
supporti informatici.
   Provvede   ad  organizzare  i  compiti  indicati  con  riferimento
all'area dell'attivita' normativa, a quella della programmazione e  a
quella del sistema informativo.".
   3.  Nel  medesimo  allegato  C,  al  n.  "25  - SERVIZIO ATTIVITA'
SOCIO-SANITARIE" sono apportate le seguenti modificazioni:
la denominazione varia in:
   "25 - SERVIZIO ATTIVITA' SANITARIE";
la relativa scheda di attribuzioni n. 25 e' sostituita dalla seguente
nuova scheda di attribuzioni:
   "Il   Servizio   provvede   allo  svolgimento  delle  funzioni  di
indirizzo, consulenza  e  verifica  tecnica  del  Servizio  sanitario
provinciale  per  quanto concerne il personale e l'organizzazione del
Servizio   stesso    e    alla    realizzazione    delle    attivita'
tecnico-amministrative di gestione diretta degli interventi di igiene
e sanita' affidati alla provincia.
   Provvede  altresi'  a  gestire  i ruoli nominativi provinciali del
personale del Servizio sanitario  nazionale  e  alla  gestione  degli
accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato.
   Fornisce  consulenza  tecnica  per  l'organizzazione  dei  servizi
sanitari e per la gestione del personale dipendente e  convenzionato.
Provvede  ad effettuare le verifiche tecniche connesse all'erogazione
dei servizi sanitari.
   Predispone  gli  indirizzi  e gli strumenti tecnici concernenti la
formazione e l'aggiornamento del  personale  del  Servizio  sanitario
provinciale  e  di  quello  addetto  ai  servizi socio-assistenziali;
fornisce consulenza tecnica alle Unita' sanitarie locali; effettua le
verifiche  tecniche connesse a tale materia; gestisce direttamente le
attivita' di aggiornamento previste nel piano sanitario  provinciale.
   Collabora   con  il  Servizio  enti  locali  nell'istruttoria  dei
provvedimenti soggetti a controllo della giunta provinciale.
   Provvede  all'organizzazione  dei compiti indicati con riferimento
alle aree di attivita' riguardanti l'igiene e la sanita' pubblica, la
veterinaria, l'assistenza sanitaria di base, l'assistenza ospedaliera
e specialistica, le attivita' di supporto amministrativo.".
   4.  Nello  stesso  allegato  C, al n. "26 - SERVIZIO FINANZIAMENTO
ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE" sono apportate le seguenti  modificazioni:
   la  denominazione varia in: "26 - SERVIZIO FINANZIAMENTO ATTIVITA'
SANITARIE";
la  relativa  scheda  del  n.  26  e' sostituita dalla seguente nuova
scheda di attribuzioni:
   "Il  Servizio provvede allo svolgimento delle funzioni inerenti il
finanziamento del Servizio sanitario  provinciale  e  delle  funzioni
inerenti il controllo della spesa sanitaria.
   Provvede  in  particolare  all'individuazione, alla distribuzione,
all'assegnazione  e  alla  erogazione   delle   risorse   finanziarie
destinate al Servizio sanitario provinciale.
   Cura  la predisposizione degli indirizzi e degli strumenti tecnici
per la gestione da parte delle Unita' sanitarie locali delle  risorse
finanziarie ad esse destinate; fornisce consulenza tecnica ai servizi
competenti  in  ordine  all'attuazione  della   normativa   regionale
riguardante  la contabilita' e alla utilizzazione degli strumenti per
il controllo dell'uso delle risorse  e  dell'analisi  costi-benefici;
effettua  le  verifiche  tecniche  della  gestione  finanziaria delle
Unita'  sanitarie  locali  per  quanto  concerne  l'attuazione  degli
indirizzi e delle direttive.".
   5.  I  provvedimenti attuativi del Servizio piano socio-sanitario,
del Servizio attivita' socio-sanitarie e del  Servizio  finanziamento
attivita'   socio-sanitarie   assunti  in  applicazione  della  legge
provinciale 29 aprile  1983,  n.  12,  si  intendono  confermati  con
riferimento, rispettivamente al:
    n. 24 - SERVIZIO PIANO SANITARIO;
    n. 25 - SERVIZIO ATTIVITA' SANITARIE:
    n. 26 - SERVIZIO FINANZIAMENTO ATTIVITA' SANITARIE.