Art. 28.
                        Variazioni di bilancio
 
   1.  Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale
1987-1989 di cui all'art. 15 della legge provinciale 20 gennaio 1987,
n.  4, come modificato con l'art. 9 della legge provinciale 31 agosto
1987, n. 20, le somme di cui all'art. 27 sono portate in  diminuzione
delle  "spese  per leggi in programma" ed in aumento delle "spese per
leggi  operanti",  nei  settori  funzionali,  programmi  ed  aree  di
attivita' indicate nel primo comma dello stesso art. 27.
   2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della provincia.
    Trento, addi' 4 gennaio 1988
                                      L'Assessore sostituito: MICHELI
Visto, Il Commissario del Governo per la provincia: MUSUMECI