Art. 28. Variazioni di bilancio 1. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1987-1989 di cui all'art. 15 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 4, come modificato con l'art. 9 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 20, le somme di cui all'art. 27 sono portate in diminuzione delle "spese per leggi in programma" ed in aumento delle "spese per leggi operanti", nei settori funzionali, programmi ed aree di attivita' indicate nel primo comma dello stesso art. 27. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia. Trento, addi' 4 gennaio 1988 L'Assessore sostituito: MICHELI Visto, Il Commissario del Governo per la provincia: MUSUMECI