Art. 4.
                    Istituzione di borse di studio
            per l'ammissione agli impieghi della provincia
 
   1.   A   decorrere  dall'esercizio  finanziario  1988,  la  giunta
provinciale e' autorizzata ad istituire fino  ad  un  massimo  di  25
borse di studio annuali, di entita' non superiore a 8 milioni di lire
annue, da assegnare a giovani laureati che  intendano  accedere  agli
impieghi  presso  la  provincia, finalizzate alla partecipazione, con
frequenza obbligatoria, ai corsi di  preparazione  organizzati,  allo
scopo  dalla  sede  decentrata  della  scuola  superiore  di pubblica
amministrazione istituita in Rovereto.
   2.  Le  modalita'  di  assegnazione e di erogazione delle borse di
studio sono stabilite dalla giunta provinciale.