Art. 4. Istituzione di borse di studio per l'ammissione agli impieghi della provincia 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1988, la giunta provinciale e' autorizzata ad istituire fino ad un massimo di 25 borse di studio annuali, di entita' non superiore a 8 milioni di lire annue, da assegnare a giovani laureati che intendano accedere agli impieghi presso la provincia, finalizzate alla partecipazione, con frequenza obbligatoria, ai corsi di preparazione organizzati, allo scopo dalla sede decentrata della scuola superiore di pubblica amministrazione istituita in Rovereto. 2. Le modalita' di assegnazione e di erogazione delle borse di studio sono stabilite dalla giunta provinciale.