Art. 5.
              Importi dei livelli funzionali-retributivi
 
   1.  A  decorrere  dal 1 gennaio 1988, i valori stipendiali di cui
all'art. 4 della legge provinciale 28  dicembre  1984,  n.  17,  sono
cosi' modificati:
 
            livello                          Importo
     funzionale-retributivo                annuo lordo
              ---                              --
             primo                        L.  3.800.000
             secondo                      L.  4.400.000
             terzo                        L.  4.800.000
             quarto                       L.  5.500.000
             quinto                       L.  6.200.000
             sesto                        L.  7.200.000
             settimo                      L.  8.400.000
             ottavo                       L. 10.400.000
   2.  Con  la  stessa  decorrenza  di  cui  al primo comma il valore
stipendiale  relativo  al  nono  livello  funzionale-retributivo   e'
fissato  in  annue lorde L. 12.300.000. Per il periodo dal 1 gennaio
1987, data di istituzione del nono livello funzionale retributivo, al
31  dicembre  1987  detto  stipendio  e'  fissato  in  annue lorde L.
11.635.000.
   3.  Per  il  personale  collocato  nei  profili  professionali  di
insegnante del sesto  e  settimo  livello  funzionale-retributivo,  i
valori stipendiali annui lordi relativi a detti livelli sono fissati,
a decorrere dal 1 gennaio 1988, rispettivamente, in L.  7.500.000  e
L. 8.900.000.