Art. 5. Importi dei livelli funzionali-retributivi 1. A decorrere dal 1 gennaio 1988, i valori stipendiali di cui all'art. 4 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 17, sono cosi' modificati: livello Importo funzionale-retributivo annuo lordo --- -- primo L. 3.800.000 secondo L. 4.400.000 terzo L. 4.800.000 quarto L. 5.500.000 quinto L. 6.200.000 sesto L. 7.200.000 settimo L. 8.400.000 ottavo L. 10.400.000 2. Con la stessa decorrenza di cui al primo comma il valore stipendiale relativo al nono livello funzionale-retributivo e' fissato in annue lorde L. 12.300.000. Per il periodo dal 1 gennaio 1987, data di istituzione del nono livello funzionale retributivo, al 31 dicembre 1987 detto stipendio e' fissato in annue lorde L. 11.635.000. 3. Per il personale collocato nei profili professionali di insegnante del sesto e settimo livello funzionale-retributivo, i valori stipendiali annui lordi relativi a detti livelli sono fissati, a decorrere dal 1 gennaio 1988, rispettivamente, in L. 7.500.000 e L. 8.900.000.