Art. 6. Determinazione del trattamento economico dal 1 gennaio 1988 1. A decorrere dal 1 gennaio 1988, la retribuzione spettante al personale di ruolo collocato nei livelli funzionali-retributivi e al personale insegnante a tempo indeterminato previsto dall'art. 55 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, e' costituita dai seguenti elementi retributivi: a) iniziale del livello funzionale-retibutivo di inquadramento previsto dall'art. 5; b) maturato economico per anzianita' e cinquanta per cento del beneficio minimo garantito a regime del precedente accordo provinciale unitario 1983-1985 non conglobato nei valori stipendiali iniziali dei livelli fissati a decorrere dal 1 gennaio 1985, precisando che per l'ottavo livello detto beneficio e' pari a quello stabilito per il settimo; c) restante cinquanta per cento del predetto beneficio. 2. Al personale previsto al primo comma in servizio al 1 gennaio 1988 compete inoltre un importo, da conglobare nel maturato economico, pari alle seguenti misure mensili lorde: livello Importo funzionale-retributivo mensile lordo --- -- primo L. 20.850 secondo L. 18.550 terzo L. 49.900 quarto L. 31.850 quinto L. 66.700 sesto L. 35.200 settimo L. 75.350 ottavo L. 144.200