Art. 6.
               Determinazione del trattamento economico
                         dal 1 gennaio 1988
 
   1.  A  decorrere dal 1 gennaio 1988, la retribuzione spettante al
personale di ruolo collocato nei livelli funzionali-retributivi e  al
personale  insegnante  a  tempo  indeterminato  previsto dall'art. 55
della legge provinciale 21 marzo  1977,  n.  13,  e'  costituita  dai
seguenti elementi retributivi:
     a)  iniziale  del livello funzionale-retibutivo di inquadramento
previsto dall'art. 5;
     b)  maturato  economico per anzianita' e cinquanta per cento del
beneficio  minimo  garantito  a   regime   del   precedente   accordo
provinciale  unitario 1983-1985 non conglobato nei valori stipendiali
iniziali dei  livelli  fissati  a  decorrere  dal  1  gennaio  1985,
precisando  che per l'ottavo livello detto beneficio e' pari a quello
stabilito per il settimo;
     c) restante cinquanta per cento del predetto beneficio.
   2.  Al personale previsto al primo comma in servizio al 1 gennaio
1988  compete  inoltre  un  importo,  da  conglobare   nel   maturato
economico, pari alle seguenti misure mensili lorde:
 
           livello                              Importo
    funzionale-retributivo                  mensile lordo
            ---                                  --
           primo                              L.   20.850
           secondo                            L.   18.550
           terzo                              L.   49.900
           quarto                             L.   31.850
           quinto                             L.   66.700
           sesto                              L.   35.200
           settimo                            L.   75.350
           ottavo                             L.  144.200