Art. 7. Benefici economici spettanti nel periodo 1 gennaio 1986-31 dicembre 1987 1. Nel periodo intercorrente dal 1 gennaio 1986 al 31 dicembre 1987 al personale competono i benefici economici derivanti da un inquadramento economico nei nuovi livelli retributivi di cui al precedente art. 5 al 1 gennaio 1986, in base ai criteri stabiliti nel primo e secondo comma del precedente art. 6, da attribuire secondo le seguenti decorrenze e percentuali: dal 1 gennaio 1986: 30 per cento; dal 1 gennaio 1987: 65 per cento. 2. Ai fini della determinazione dei benefici economici si prende a base lo stipendio che spetterebbe a ciascun dipendente alla data 1 gennaio 1986 in applicazione del primo comma, decurtato del trattamento economico in godimento al 31 dicembre 1985 e altresi' detratti alle rispettive date gli acconti previsti dall'art. 1 della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 11. 3. Al personale assunto nel periodo 1 gennaio 1986-31 dicembre 1987, compete, nel medesimo periodo, il trattamento economico iniziale stabilito dalla legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 17, a cui vanno aggiunti i benefici economici disciplinati dal presente articolo.