Art. 7.
               Benefici economici spettanti nel periodo
                   1 gennaio 1986-31 dicembre 1987
 
   1.  Nel  periodo  intercorrente dal 1 gennaio 1986 al 31 dicembre
1987 al personale competono i  benefici  economici  derivanti  da  un
inquadramento  economico  nei  nuovi  livelli  retributivi  di cui al
precedente art. 5 al 1 gennaio 1986, in base  ai  criteri  stabiliti
nel  primo  e  secondo  comma  del  precedente  art. 6, da attribuire
secondo le seguenti decorrenze e percentuali:
    dal 1 gennaio 1986: 30 per cento;
    dal 1 gennaio 1987: 65 per cento.
   2. Ai fini della determinazione dei benefici economici si prende a
base lo stipendio che spetterebbe a ciascun dipendente alla  data  1
gennaio   1986   in  applicazione  del  primo  comma,  decurtato  del
trattamento economico in godimento al 31  dicembre  1985  e  altresi'
detratti  alle rispettive date gli acconti previsti dall'art. 1 della
legge provinciale 8 giugno 1987, n. 11.
   3.  Al  personale  assunto nel periodo 1 gennaio 1986-31 dicembre
1987,  compete,  nel  medesimo  periodo,  il  trattamento   economico
iniziale stabilito dalla legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 17, a
cui vanno aggiunti i benefici  economici  disciplinati  dal  presente
articolo.