Art. 8.
         Determinazione della misura dell'assegno alimentare
         per il personale femminile collocato in aspettativa
 
   1.   Per   il  personale  contemplato  dall'art.  32  della  legge
provinciale 30 dicembre 1971, n.  20  e  dall'art.  139  della  legge
provinciale  29  aprile  1983, n. 12, ai fini della determinazione, a
decorrere dal  1  gennaio  1988,  della  nuova  misura  dell'assegno
alimentare  previsto  nelle predette disposizioni, si considera il 45
per   cento   del   trattamento   economico   complessivo   derivante
dall'applicazione del primo e secondo comma del precedente art. 6.