Art. 8. Determinazione della misura dell'assegno alimentare per il personale femminile collocato in aspettativa 1. Per il personale contemplato dall'art. 32 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20 e dall'art. 139 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, ai fini della determinazione, a decorrere dal 1 gennaio 1988, della nuova misura dell'assegno alimentare previsto nelle predette disposizioni, si considera il 45 per cento del trattamento economico complessivo derivante dall'applicazione del primo e secondo comma del precedente art. 6.