Art. 9. Salario individuale di anzianita' 1. La somma prevista al primo comma dell'art. 7 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 17, attribuita quale salario di anzianita' dal 1 gennaio 1987, concorre alla formazione del maturato economico per anzianita' di cui al primo comma, lettera b), del precedente art. 6. 2. Al personale cessato dal servizio, per raggiunti limiti di eta' o di servizio ovvero per decesso o per invalidita' permanente assoluta prima del compimento del biennio (1 gennaio 1985-1 gennaio 1987), e' attribuita, ai fini del trattamento di quiescenza, la somma di cui al primo comma in ventiquattresimi in proporzione al numero dei mesi trascorsi in servizio dal 1 gennaio 1985 alla data di cessazione. 3. In assenza di rinnovo contrattuale entro il 30 giugno 1989, la retribuzione individuale di anzianita' per il personale di cui al precedente art. 6 e' incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, di un importo pari alla somma di cui al primo comma. 4. Al personale assunto o inquadrato in data successiva al 1 gennaio 1987 la somma di cui al terzo comma compete in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988. Nel caso di passaggio a livello funzionale-retributivo superiore, nel periodo 1 gennaio 1987-31 dicembre 1988, detto importo e' attribuito in proporzione al servizio prestato nei due livelli. La proporzione viene calcolata in base a ventiquattresimi. 5. Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici per nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti, si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 7 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 17.