Art. 9.
                  Salario individuale di anzianita'
 
  1.  La  somma  prevista  al  primo  comma  dell'art.  7 della legge
provinciale 28 dicembre 1984, n.  17,  attribuita  quale  salario  di
anzianita' dal 1 gennaio 1987, concorre alla formazione del maturato
economico per anzianita' di cui  al  primo  comma,  lettera  b),  del
precedente art. 6.
   2. Al personale cessato dal servizio, per raggiunti limiti di eta'
o di  servizio  ovvero  per  decesso  o  per  invalidita'  permanente
assoluta prima del compimento del biennio (1 gennaio 1985-1 gennaio
1987), e' attribuita, ai fini del trattamento di quiescenza, la somma
di  cui  al  primo comma in ventiquattresimi in proporzione al numero
dei mesi trascorsi in servizio dal  1  gennaio  1985  alla  data  di
cessazione.
   3.  In assenza di rinnovo contrattuale entro il 30 giugno 1989, la
retribuzione individuale di anzianita' per il  personale  di  cui  al
precedente  art.  6  e'  incrementata,  con decorrenza dal 1 gennaio
1989, di un importo pari alla somma di cui al primo comma.
   4.  Al  personale  assunto  o  inquadrato in data successiva al 1
gennaio 1987 la somma di cui al terzo comma compete  in  ragione  del
numero  di  mesi  trascorsi  dalla  data di entrata in servizio al 31
dicembre 1988. Nel caso di passaggio a livello funzionale-retributivo
superiore,  nel  periodo  1  gennaio  1987-31  dicembre  1988, detto
importo e' attribuito in proporzione al  servizio  prestato  nei  due
livelli. La proporzione viene calcolata in base a ventiquattresimi.
   5.  Ai  fini dell'attribuzione degli aumenti periodici per nascita
di figli o per altre situazioni  previste  dalle  norme  vigenti,  si
applicano  le  disposizioni  di  cui al terzo comma dell'art. 7 della
legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 17.