Art. 10.
                           Piante organiche
 
   1.  Entro  i  trenta giorni successivi agli adempiementi di cui al
precedente art. 9, al fine di concretizzare le attivita' di prelievo,
trapianto  e  tipizzazione  tissutale  in  conformita'  alla  vigente
normativa, la giunta regionale, su proposta dell'assessore all'igiene
e  sanita', delibera le variazioni alle piante organiche provvisorie,
previa  individuazione  delle  esigenze  qualitative-quantitative  di
personale  formalmente  rappresentate  dai  competenti  organi  delle
Unita' sanitarie locali interessate.