Art. 10. Piante organiche 1. Entro i trenta giorni successivi agli adempiementi di cui al precedente art. 9, al fine di concretizzare le attivita' di prelievo, trapianto e tipizzazione tissutale in conformita' alla vigente normativa, la giunta regionale, su proposta dell'assessore all'igiene e sanita', delibera le variazioni alle piante organiche provvisorie, previa individuazione delle esigenze qualitative-quantitative di personale formalmente rappresentate dai competenti organi delle Unita' sanitarie locali interessate.