Art. 11. Convenzioni 1. Le Unita' sanitarie locali e gli istituti universitari autorizzati ad effettuare i prelievi e/o i trapianti di organo devono stipulare con l'Universita' degli studi di Cagliari, in cui ha sede il cenro di riferimento regionale, apposita convenzione secondo uno schema tipo approvato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore all'igiene e sanita', ai sensi dell'art. 13 della legge 2 dicembre 1975, n. 644. 2. Nell'ambito della convenzione di cui all'art. 39, comma secondo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono disciplinati i rapporti tra Regione e Universita' con riferimento all'attivita' dell'Istituto di clinica medica di Cagliari, da espletarsi ai sensi degli articoli 2 e 5 della presente legge.