Art. 11.
                             Convenzioni
 
   1.   Le  Unita'  sanitarie  locali  e  gli  istituti  universitari
autorizzati ad effettuare i prelievi e/o i trapianti di organo devono
stipulare  con  l'Universita' degli studi di Cagliari, in cui ha sede
il cenro di riferimento regionale, apposita convenzione  secondo  uno
schema   tipo   approvato   dalla   giunta   regionale   su  proposta
dell'assessore all'igiene e sanita',  ai  sensi  dell'art.  13  della
legge 2 dicembre 1975, n. 644.
   2.  Nell'ambito  della  convenzione  di  cui  all'art.  39,  comma
secondo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  sono  disciplinati  i
rapporti  tra  Regione  e  Universita'  con riferimento all'attivita'
dell'Istituto di clinica medica di Cagliari, da espletarsi  ai  sensi
degli articoli 2 e 5 della presente legge.