Art. 2.
                   Centro di riferimento regionale
 
   1.  Il centro di riferimento regionale, la cui entrata in funzione
e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione ed  al  raggiungimento
delle intese di cui agli artt. 3 e 10 della legge 2 dicembre 1975, n.
644, ha sede presso l'istituto di clinica medica dell'Universita'  di
Cagliari  (Cattedra di genetica medica), si avvale del laboratorio di
tipizzazione tissutale ed immunologica dello stesso Istituto ed opera
secondo  le  modalita'  stabilite  dal  decreto  del Presidente della
Repubblica 16 giugno 1977, n. 409.