Art. 2. Centro di riferimento regionale 1. Il centro di riferimento regionale, la cui entrata in funzione e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione ed al raggiungimento delle intese di cui agli artt. 3 e 10 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, ha sede presso l'istituto di clinica medica dell'Universita' di Cagliari (Cattedra di genetica medica), si avvale del laboratorio di tipizzazione tissutale ed immunologica dello stesso Istituto ed opera secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409.