Art. 3. Funzioni del centro di riferimento regionale 1. Il centro di riferimento regionale, oltre all'espletamento delle funzioni di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, provvede: a) all'allestimento di una banca dati collegata con analoghi Centri italiani e stranieri, contenente l'elenco aggiornato dei volontari disponibili ed idonei alla donazione di midollo osseo o di piastrine per scopo terapeutico, nonche' la registrazione dei trapianti eseguiti in Sardegna corredata dalle informazioni sul loro decorso; b) al coordinamento dei centri periferici di tipizzazione tissutale previsti dalla legge regionale 30 aprile 1985, n. 10, che intendano partecipare all'attivita' connessa con i trapianti.