Art. 8. Autorizzazione 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Unita' sanitarie locali e gli istituti universitari interessati devono inoltrare, dandone contestuale notizia all'assessorato all'igiene e sanita', domanda al Ministero della sanita' al fine di conseguire l'autorizzazione al prelievo e al trapianto, ai sensi degli artt. 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, nonche' dell'art. 3 della legge 26 giugno 1967, n. 458, per quanto attiene ai trapianti di rene tra persone viventi. 2. Le Unita' sanitarie locali e gli istituti universitari della Regione interessati, oltre ai centri operativi per i trapianti di cui agli artt. 4, 5 e 6, alla sola attivita' di prelievo di organi, da effettuare in presidi diversi da quelli autorizzati per i trapianti, possono richiedere la relativa autorizzazione al Ministero della sanita' ai sensi della predetta normativa; di tale richiesta deve essere data comunicazione all'assessorato regionale all'igiene e sanita' precisando nel contempo l'avvenuta definizione di apposite intese con i Centri di trapianto della Regione e con il centro di riferimento regionale.