Art. 8.
                            Autorizzazione
 
   1.  Entro  sessanta  giorni  dall'entrata in vigore della presente
legge  le  Unita'  sanitarie  locali  e  gli  istituti   universitari
interessati    devono    inoltrare,   dandone   contestuale   notizia
all'assessorato all'igiene e  sanita',  domanda  al  Ministero  della
sanita'  al  fine  di  conseguire  l'autorizzazione  al prelievo e al
trapianto, ai sensi degli artt. 6 e  7  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  16  giugno 1977, n. 409, nonche' dell'art. 3 della
legge 26 giugno 1967, n. 458, per quanto attiene ai trapianti di rene
tra persone viventi.
   2.  Le  Unita'  sanitarie locali e gli istituti universitari della
Regione interessati, oltre ai centri operativi per i trapianti di cui
agli  artt.  4,  5 e 6, alla sola attivita' di prelievo di organi, da
effettuare in presidi diversi da quelli autorizzati per i  trapianti,
possono  richiedere  la  relativa  autorizzazione  al Ministero della
sanita' ai sensi della predetta normativa;  di  tale  richiesta  deve
essere  data  comunicazione  all'assessorato  regionale  all'igiene e
sanita' precisando nel contempo l'avvenuta  definizione  di  apposite
intese  con  i  Centri  di trapianto della Regione e con il centro di
riferimento regionale.