Art. 9. Collegi medici 1. Entro sessanta giorni dall'autorizzazione ministeriale di cui al precedente art. 2, le Unita' sanitarie locali e gli istituti universitari devono provvedere ad istituire presso i centri per i trapianti allogenici di cui agli artt. 4 e 6 della presente legge i colleghi medici previsti dagli artt. 3 e 5 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, per l'accertamento della morte ai fini del prelevamento degli organi da trapiantare.