Art. 9.
                            Collegi medici
 
   1.  Entro  sessanta giorni dall'autorizzazione ministeriale di cui
al precedente art. 2, le  Unita'  sanitarie  locali  e  gli  istituti
universitari  devono  provvedere  ad  istituire presso i centri per i
trapianti allogenici di cui agli artt. 4 e 6 della presente  legge  i
colleghi  medici  previsti  dagli  artt. 3 e 5 della legge 2 dicembre
1975, n. 644, per l'accertamento della morte ai fini del prelevamento
degli organi da trapiantare.