Art. 3. I membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della societa' di cui all'art. 1 la cui nomina sara' riservata alla regione Piemonte, ai sensi dell'art. 2458 e seguenti del Codice civile, saranno nominati dal consiglio regionale ai sensi della legge regionale 10/85. I consiglieri di amministrazione, come sopra nominati, sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive impartite dai competenti organi della Regione.