Art. 4. Per l'attuazione della presente legge, e' autorizzata per l'anno 1987 la spesa di un miliardo di lire a cui si fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo con la denominazione "Oneri relativi alla sottoscrizione di azioni della 'Centro Agro-alimentare Torino S.p.A.'" e con lo stanziamento di L. 1.000.000.000, in termini di competenza e di cassa. All'onere di cui al precedente comma si provvede, mediante riduzione di L. 800.000.000, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap. 5103 e di L. 200.000.000, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap. 5285 dello stato di previsione della spesa per il 1987. Il presidente della giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.