Art. 4.
 
   Per  l'attuazione  della presente legge, e' autorizzata per l'anno
1987 la spesa di un miliardo di lire a  cui  si  fa  fronte  mediante
l'istituzione  di  apposito  capitolo  con  la  denominazione  "Oneri
relativi alla sottoscrizione di azioni della 'Centro  Agro-alimentare
Torino S.p.A.'" e con lo stanziamento di L. 1.000.000.000, in termini
di competenza e di cassa.
   All'onere  di  cui  al  precedente  comma  si  provvede,  mediante
riduzione di L. 800.000.000, in termini di  competenza  e  di  cassa,
dello  stanziamento  di  cui  al  cap.  5103  e di L. 200.000.000, in
termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui  al  cap.
5285 dello stato di previsione della spesa per il 1987.
   Il  presidente della giunta regionale e' autorizzato ad apportare,
con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.