Art. 3.
 
   I membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale
della societa' di cui all'art. 1 la cui nomina sara'  riservata  alla
regione  Piemonte,  ai  sensi  dell'art.  2458  e seguenti del Codice
civile, saranno nominati dal consiglio regionale ai sensi della legge
regionale 10/85.
   II  consiglieri  di  amministrazione,  come  sopra  nominati, sono
vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi
e delle direttive impartite dai competenti organi della Regione.