Art. 4. Per l'attuazione della presente legge, e' autorizzata per l'anno 1987 la spesa di quaranta milioni di lire a cui si fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo con la denominazione "Oneri relativi alla sottoscrizione di azioni della 'Mercato Ingrosso Agro-alimentare Cuneo Societa' consortile per azioni'" e con lo stanziamento di L. 40.000.000, in termini di competenza e di cassa. All'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'anno finanziario 1987, mediante riduzione, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap. 5285 dello stato di previsione della spesa. Il presidente della giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.