Art. 4.
 
   Per  l'attuazione  della presente legge, e' autorizzata per l'anno
1987 la spesa di quaranta milioni di lire a cui si fa fronte mediante
l'istituzione  di  apposito  capitolo  con  la  denominazione  "Oneri
relativi  alla  sottoscrizione  di  azioni  della  'Mercato  Ingrosso
Agro-alimentare  Cuneo  Societa'  consortile  per  azioni'"  e con lo
stanziamento di L. 40.000.000, in termini di competenza e di cassa.
   All'onere  di  cui  al  precedente  comma  si provvede, per l'anno
finanziario 1987, mediante riduzione, di pari ammontare,  in  termini
di  competenza  e  di  cassa,  dello stanziamento di cui al cap. 5285
dello stato di previsione della spesa.
   Il  presidente della giunta regionale e' autorizzato ad apportare,
con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.