(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 2
                         del 13 gennaio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
              Pronto intervento infrastrutture agricole
 
   La Regione puo' concedere contributi alle Comunita' montane per le
zone montane ed alle province per le altre zone per  l'esecuzione  di
lavori  di ripristino di infrastrutture agricole danneggiate da gravi
calamita' atmosferiche nel caso di urgenza  ed  indifferibilita'  dei
lavori   per   consentire   la   continuazione  dell'esercizio  delle
infrastrutture stesse.
   La giunta regionale, previa la dichiarazione di calamita' grave di
cui all'art. 9 della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38:
    riconosce l'urgenza ed indifferibilita' dei lavori di ripristino;
    riconosce  la  spesa  dei lavori sulla base di apposite richieste
avanzate dagli enti interessati e liquida, previa comunicazione  alla
commissione  consiliare  competente,  i contributi fino ad un massimo
del 50% sulla spesa ritenuta ammissibile. Per  le  infrastrutture  di
montagna  di  accesso  agli alpeggi il contributo puo' essere elevato
fino al 70%.
   Gli enti beneficiari provvederanno a tutti gli adempimenti tecnici
ed amministrativi compresi gli accertamenti e  collaudi  trasmettendo
alla  Regione  ad  ultimazione  dei  lavori  una relazione conclusiva
specificando la spesa sostenuta.