(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 2 del 13 gennaio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Pronto intervento infrastrutture agricole La Regione puo' concedere contributi alle Comunita' montane per le zone montane ed alle province per le altre zone per l'esecuzione di lavori di ripristino di infrastrutture agricole danneggiate da gravi calamita' atmosferiche nel caso di urgenza ed indifferibilita' dei lavori per consentire la continuazione dell'esercizio delle infrastrutture stesse. La giunta regionale, previa la dichiarazione di calamita' grave di cui all'art. 9 della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38: riconosce l'urgenza ed indifferibilita' dei lavori di ripristino; riconosce la spesa dei lavori sulla base di apposite richieste avanzate dagli enti interessati e liquida, previa comunicazione alla commissione consiliare competente, i contributi fino ad un massimo del 50% sulla spesa ritenuta ammissibile. Per le infrastrutture di montagna di accesso agli alpeggi il contributo puo' essere elevato fino al 70%. Gli enti beneficiari provvederanno a tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi compresi gli accertamenti e collaudi trasmettendo alla Regione ad ultimazione dei lavori una relazione conclusiva specificando la spesa sostenuta.