Art. 2.
                       Disposizioni finanziarie
 
   Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 e' prevista la
spesa di L. 300.000.000 per l'anno 1988.
   Alla  spesa di L. 300.000.000 si provvede con la riduzione di pari
ammontare  dello  stanziamento  di  competenza  del  cap.  12600  del
bilancio di previsione dell'anno 1988. Nel bilancio di previsione per
l'anno 1988 viene iscritto il capitolo di spesa con la  dotazione  di
L.  300.000.000  cosi'  denominato  "Contributi alle province ed alle
Comunita' montane per  l'immediato  ripristino  a  seguito  di  gravi
calamita' atmosferiche di infrastrutture agricole".
   Il  presidente  della giunta regionale e' autorizzato ad approvare
le occorrenti variazioni di bilancio.
   Per  gli  stanziamenti  relativi agli anni successivi, si provvede
con la legge di bilancio.