Art. 2. Disposizioni finanziarie Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 e' prevista la spesa di L. 300.000.000 per l'anno 1988. Alla spesa di L. 300.000.000 si provvede con la riduzione di pari ammontare dello stanziamento di competenza del cap. 12600 del bilancio di previsione dell'anno 1988. Nel bilancio di previsione per l'anno 1988 viene iscritto il capitolo di spesa con la dotazione di L. 300.000.000 cosi' denominato "Contributi alle province ed alle Comunita' montane per l'immediato ripristino a seguito di gravi calamita' atmosferiche di infrastrutture agricole". Il presidente della giunta regionale e' autorizzato ad approvare le occorrenti variazioni di bilancio. Per gli stanziamenti relativi agli anni successivi, si provvede con la legge di bilancio.