(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 2
                         del 13 gennaio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. La giunta regionale e' autorizzata, ai sensi dell'art. 79 dello
statuto ed in deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 36
della  legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 "Norme di contabilita'
regionale",  ad  esercitare   provvisoriamente,   fino   al   momento
dell'entrata in vigore della relativa legge e non oltre il 31 gennaio
1988, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988,  secondo
gli  stati  di  previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di
previsione per l'esercizio  finanziario  1987,  come  modificato  dai
provvedimenti  di  variazione  adottati  nel corso dell'anno 1987, in
ragione di un dodicesimo dello stanziamento di  ciascun  capitolo  di
spesa  e sempreche' le autorizzazioni di spesa non decadano con il 31
dicembre 1987.
   2. Quanto previsto dal precedente comma primo ha effetto anche per
gli enti dipendenti dalla Regione ed  il  cui  bilancio  deve  essere
approvato con la legge di approvazione del bilancio regionale.