(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 2 del 13 gennaio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La giunta regionale e' autorizzata, ai sensi dell'art. 79 dello statuto ed in deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 36 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 "Norme di contabilita' regionale", ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e non oltre il 31 gennaio 1988, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987, come modificato dai provvedimenti di variazione adottati nel corso dell'anno 1987, in ragione di un dodicesimo dello stanziamento di ciascun capitolo di spesa e sempreche' le autorizzazioni di spesa non decadano con il 31 dicembre 1987. 2. Quanto previsto dal precedente comma primo ha effetto anche per gli enti dipendenti dalla Regione ed il cui bilancio deve essere approvato con la legge di approvazione del bilancio regionale.