(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 10
                         del 26 gennaio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Commissione provinciale
         per la determinazione delle indennita' di esproprio
 
   1. Per le finalita' derivanti dall'applicazione della normativa in
materia di espropriazioni per pubblica utilita', ai  sensi  dell'art.
14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e' istituita in ogni provincia
della   regione   Marche   una   commissione   provinciale   per   la
determinazione delle indennita' di esproprio.
   2.     La     commissione    e'    presieduta    dal    presidente
dell'amministrazione provinciale ed e' composta da:
     a) l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale;
     b) il dirigente del servizio decentrato opere pubbliche e difesa
del suolo;
     c) il presidente dell'istituto autonomo case popolari;
     d) due esperti in materia urbanistica ed edilizia;
     e)  tre  esperti  in  materia di agricoltura e foreste scelti su
terne proposte dalle  associazioni  sindacali  agricole  maggiormente
rappresentative;
     f)  un funzionario del servizio edilizia pubblica della Regione,
designato dal dirigente del servizio stesso.
   3. Per la determinazione dell'indennita' relativa ad aree comprese
nei centri edificati o ad aree aventi suscettibilita' edificatoria la
commissione e' integrata dal sindaco del comune interessato ovvero da
suo delegato.
   4.  Il  presidente  della  commissione ed i componenti di cui alle
lettere a), b), c), del  precedente  comma  secondo,  possono  essere
rappresentati da un delegato.
   5.  La  delega, comunicata per iscritto al presidente della giunta
regionale,  ha  validita'  di  un  anno  e  si  intende   tacitamente
rinnovata,  in  caso  di  mancata  revoca da comunicarsi negli stessi
modi, fino alla scadenza del mandato della commissione.
   6.  La  commissione  e'  nominata  con provvedimento del consiglio
regionale, su proposta della  giunta,  e  resta  in  carica  fino  al
termine  della legislatura nel corso della quale e' stata nominata e,
comunque, fino al suo rinnovo.
   7.  La  commissione  ha  sede  presso il servizio decentrato opere
pubbliche e difesa del suolo.