(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 10 del 26 gennaio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Commissione provinciale per la determinazione delle indennita' di esproprio 1. Per le finalita' derivanti dall'applicazione della normativa in materia di espropriazioni per pubblica utilita', ai sensi dell'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e' istituita in ogni provincia della regione Marche una commissione provinciale per la determinazione delle indennita' di esproprio. 2. La commissione e' presieduta dal presidente dell'amministrazione provinciale ed e' composta da: a) l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale; b) il dirigente del servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo; c) il presidente dell'istituto autonomo case popolari; d) due esperti in materia urbanistica ed edilizia; e) tre esperti in materia di agricoltura e foreste scelti su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative; f) un funzionario del servizio edilizia pubblica della Regione, designato dal dirigente del servizio stesso. 3. Per la determinazione dell'indennita' relativa ad aree comprese nei centri edificati o ad aree aventi suscettibilita' edificatoria la commissione e' integrata dal sindaco del comune interessato ovvero da suo delegato. 4. Il presidente della commissione ed i componenti di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma secondo, possono essere rappresentati da un delegato. 5. La delega, comunicata per iscritto al presidente della giunta regionale, ha validita' di un anno e si intende tacitamente rinnovata, in caso di mancata revoca da comunicarsi negli stessi modi, fino alla scadenza del mandato della commissione. 6. La commissione e' nominata con provvedimento del consiglio regionale, su proposta della giunta, e resta in carica fino al termine della legislatura nel corso della quale e' stata nominata e, comunque, fino al suo rinnovo. 7. La commissione ha sede presso il servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo.