Art. 2. Attivita' e funzionamento della commissione 1. Per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali la commissione adotta un regolamento interno, assumendo le proprie determinazioni conformemente alle norme legislative e regolamentari vigenti ed alle direttive emanate dalla Regione. 2. Entro il 15 gennaio di ogni anno la commissione provvede a predisporre le tabelle dei valori agricoli medi, sulla base della normativa vigente in materia. 3. Entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte delle commissioni provinciali la giunta regionale approva le tabelle e provvede alla loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 4. Le sedute della commissione sono valide in presenza della meta' piu' uno dei componenti e le determinazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. 5. Per le deliberazioni concernenti la determinazione del valore agricolo medio e l'indennita' relativa ad aree comprese nei centri edificati, occorre altresi', rispettivamente, la partecipazione di almeno uno degli esperti in materia di agricoltura e foreste e di almeno uno degli esperti in materia di urbanistica ed edilizia. 6. E' comunque facolta' del presidente della commissione, sentiti i componenti presenti, decidere per la validita' delle determinazioni adottate in assenza dei membri di cui al precedente comma quinto.