Art. 2.
             Attivita' e funzionamento della commissione
 
   1. Per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali la commissione
adotta un regolamento interno, assumendo  le  proprie  determinazioni
conformemente  alle norme legislative e regolamentari vigenti ed alle
direttive emanate dalla Regione.
   2.  Entro  il  15  gennaio  di ogni anno la commissione provvede a
predisporre le tabelle dei valori agricoli  medi,  sulla  base  della
normativa vigente in materia.
   3.  Entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  delle  proposte delle
commissioni provinciali la giunta  regionale  approva  le  tabelle  e
provvede  alla  loro  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale della
Regione.
   4. Le sedute della commissione sono valide in presenza della meta'
piu'  uno  dei  componenti  e  le  determinazioni  sono   assunte   a
maggioranza dei presenti.
   5.  Per  le deliberazioni concernenti la determinazione del valore
agricolo medio e l'indennita' relativa ad aree  comprese  nei  centri
edificati,  occorre  altresi',  rispettivamente, la partecipazione di
almeno uno degli esperti in materia di agricoltura  e  foreste  e  di
almeno uno degli esperti in materia di urbanistica ed edilizia.
   6.  E' comunque facolta' del presidente della commissione, sentiti
i componenti presenti, decidere per la validita' delle determinazioni
adottate in assenza dei membri di cui al precedente comma quinto.