Art. 6. Trattamento economico 1. Ai componenti delle commissioni provinciali in oggetto, qualora non dipendenti dall'amministrazione regionale, spettano le competenze previste dalla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20. 2. L'indennita' di presenza e' quella prevista dalla legge regionale n. 20/1984, alla tabella B per "Altre commissioni, comitati ed organismi".