Art. 6.
                        Trattamento economico
 
   1. Ai componenti delle commissioni provinciali in oggetto, qualora
non dipendenti dall'amministrazione regionale, spettano le competenze
previste dalla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20.
   2.  L'indennita'  di  presenza  e'  quella  prevista  dalla  legge
regionale n. 20/1984, alla tabella B per "Altre commissioni, comitati
ed organismi".