Art. 7.
                             Norma finale
 
   1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applica l'art.
14 della legge 28 gennaio 1977,  n.  10  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti,  di osservarla e di farla
osservare come legge della regione Marche.
    Ancona, addi' 18 gennaio 1988
 
                                MASSI