Art. 7. Norma finale 1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applica l'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche. Ancona, addi' 18 gennaio 1988 MASSI