Art. 11.
 
                          Onere finanziario
   1.  Le  spese per l'organizzazione, il funzionamento e le elezioni
delle commissioni sono a carico della Regione.
   2.   L'onere   delle   spese   riguardanti   il   funzionamento  e
l'organizzazione  delle  commissioni  provinciali  e'  assunto  dalla
Regione   sulla  base  di  apposita  convenzione  con  le  camere  di
commercio, il cui disciplinare e' approvato dalla  giunta  regionale,
sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di
artigianato.
                              Sezione II
 
              COMMISSIONI PROVINCIALI PER L'ARTIGIANATO