Art. 11. Onere finanziario 1. Le spese per l'organizzazione, il funzionamento e le elezioni delle commissioni sono a carico della Regione. 2. L'onere delle spese riguardanti il funzionamento e l'organizzazione delle commissioni provinciali e' assunto dalla Regione sulla base di apposita convenzione con le camere di commercio, il cui disciplinare e' approvato dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di artigianato. Sezione II COMMISSIONI PROVINCIALI PER L'ARTIGIANATO