Art. 12. Sede e composizione 1. Le commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede presso le camere di commercio di ciascuna provincia della Regione. 2. Ciascuna commissione provinciale per l'artigianato e' composta: a) da diciotto titolari di imprese artigiane, eletti dagli iscritti nell'albo provinciale delle imprese artigiane secondo le disposizioni contenute nella presente legge; b) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti piu' rappresentative a livello regionale, designati dai rispettivi organismi provinciali; c) dal direttore provinciale dell'I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) o da un suo delegato; d) dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro o da un suo delegato; e) da tre esperti in materia di artigianato, designati dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente; f) da un esperto in materia di artigianato designato dal presidente dell'amministrazione provinciale. 3. Il presidente ed il vice presidente sono eletti dai componenti la commissione in seno alla commissione medesima. Il presidente e' eletto tra i componenti di cui al precedente secondo comma, lettera a).