Art. 12.
                         Sede e composizione
   1.  Le commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede presso
le camere di commercio di ciascuna provincia della Regione.
   2. Ciascuna commissione provinciale per l'artigianato e' composta:
     a)  da  diciotto  titolari  di  imprese  artigiane, eletti dagli
iscritti nell'albo provinciale delle  imprese  artigiane  secondo  le
disposizioni contenute nella presente legge;
     b)  da  tre  rappresentanti  delle  organizzazioni sindacali dei
lavoratori  dipendenti  piu'  rappresentative  a  livello  regionale,
designati dai rispettivi organismi provinciali;
     c)  dal  direttore provinciale dell'I.N.P.S. (Istituto nazionale
della previdenza sociale) o da un suo delegato;
     d) dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro o da un suo
delegato;
     e)  da  tre  esperti  in materia di artigianato, designati dalla
giunta  regionale,  sentita  la  commissione  consiliare   permanente
competente;
     f)  da  un  esperto  in  materia  di  artigianato  designato dal
presidente dell'amministrazione provinciale.
   3.  Il presidente ed il vice presidente sono eletti dai componenti
la commissione in seno alla commissione medesima.  Il  presidente  e'
eletto  tra  i componenti di cui al precedente secondo comma, lettera
a).