Art. 13. F u n z i o n i 1. Le commissioni provinciali per l'artigianato: a) curano la tenuta dell'albo delle imprese artigiane della rispettiva provincia, disponendo le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni secondo le disposizioni delle leggi vigenti; b) provvedono alla revisione dell'albo; c) certificano l'iscrizione delle imprese artigiane nell'albo; d) collaborano con la commissione regionale per l'artigianato nell'esecuzione di indagini e studi e nell'acquisizione di informazioni e documentazioni sulle attivita' artigianali regionali; e) effettuano rilevazioni statistiche per conto della Regione; f) formulano proposte ed esprimono pareri su iniziative per lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato; g) esercitano ogni altro compito ad esse attribuito dalle leggi regionali. 2. Entro il 31 marzo di ciascun anno le commissioni provinciali redigono un rapporto sull'andamento dell'artigianato nell'anno precedente, inviandolo all'assessore regionale competente. Sezione III COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO