Art. 13.
 
                           F u n z i o n i
   1. Le commissioni provinciali per l'artigianato:
     a)  curano  la  tenuta  dell'albo  delle imprese artigiane della
rispettiva provincia, disponendo le iscrizioni, le  variazioni  e  le
cancellazioni secondo le disposizioni delle leggi vigenti;
     b) provvedono alla revisione dell'albo;
     c) certificano l'iscrizione delle imprese artigiane nell'albo;
     d)  collaborano  con  la commissione regionale per l'artigianato
nell'esecuzione  di  indagini  e   studi   e   nell'acquisizione   di
informazioni e documentazioni sulle attivita' artigianali regionali;
     e) effettuano rilevazioni statistiche per conto della Regione;
     f)  formulano  proposte ed esprimono pareri su iniziative per lo
sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato;
     g)  esercitano ogni altro compito ad esse attribuito dalle leggi
regionali.
   2.  Entro  il  31 marzo di ciascun anno le commissioni provinciali
redigono  un  rapporto  sull'andamento   dell'artigianato   nell'anno
precedente, inviandolo all'assessore regionale competente.
                             Sezione III
 
               COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO