Art. 14.
                         Sede e composizione
   1.  La  commissione  regionale per l'artigianato ha sede presso la
Regione ed e' composta:
     a)    dai   presidenti   delle   commissioni   provinciali   per
l'artigianato;
     b)  da  tre  rappresentanti  della Regione, eletti dal consiglio
regionale a norma  dell'art.  6,  secondo  comma,  punto  15),  dello
statuto regionale;
     c)  da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle
organizzazioni sindacali artigiane piu' rappresentative  a  struttura
nazionale ed operanti nella regione.
   2.   Il  presidente  ed  il  vice  presidente  sono  eletti  dalla
commissione tra i propri componenti. Il presidente e'  eletto  tra  i
presidenti delle commissioni provinciali.