Art. 14. Sede e composizione 1. La commissione regionale per l'artigianato ha sede presso la Regione ed e' composta: a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato; b) da tre rappresentanti della Regione, eletti dal consiglio regionale a norma dell'art. 6, secondo comma, punto 15), dello statuto regionale; c) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni sindacali artigiane piu' rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella regione. 2. Il presidente ed il vice presidente sono eletti dalla commissione tra i propri componenti. Il presidente e' eletto tra i presidenti delle commissioni provinciali.