Art. 15. F u n z i o n i 1. La commissione regionale: a) decide sui ricorsi proposti contro le deliberazioni delle commissioni provinciali in materia di iscrizioni, variazioni e cancellazioni dall'albo provinciale delle imprese artigiane; b) esprime parere in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato; c) compie, nell'ambito dei programmi regionali, indagini, studi, rilevazioni statistiche e fornisce informazioni e documentazioni sulle attivita' artigiane nel territorio della regione; d) propone iniziative dirette allo sviluppo, alla valorizzazione ed alla tutela dell'artigianato; e) esercita ogni altra funzione ad essa attribuita dalle leggi regionali. 2. La commissione regionale per l'artigianato presenta, entro il mese di luglio di ogni anno, all'assessorato regionale competente, il consuntivo dell'attivita' svolta ed un programma di attivita' per l'anno successivo. 3. Tale programma, oltre le iniziative a carattere regionale, comprende anche quelle a carattere provinciale proposte dalle commissioni provinciali per l'artigianato. Sezione IV ELEZIONE DEI COMPONENTI ARTIGIANI DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI DELL'ARTIGIANATO