Art. 15.
 
                           F u n z i o n i
   1. La commissione regionale:
     a)  decide  sui  ricorsi  proposti contro le deliberazioni delle
commissioni  provinciali  in  materia  di  iscrizioni,  variazioni  e
cancellazioni dall'albo provinciale delle imprese artigiane;
     b)  esprime  parere  in  merito alla programmazione regionale in
materia di artigianato;
     c) compie, nell'ambito dei programmi regionali, indagini, studi,
rilevazioni statistiche  e  fornisce  informazioni  e  documentazioni
sulle attivita' artigiane nel territorio della regione;
     d) propone iniziative dirette allo sviluppo, alla valorizzazione
ed alla tutela dell'artigianato;
     e)  esercita  ogni altra funzione ad essa attribuita dalle leggi
regionali.
   2.  La  commissione regionale per l'artigianato presenta, entro il
mese di luglio di ogni anno, all'assessorato regionale competente, il
consuntivo  dell'attivita'  svolta  ed  un programma di attivita' per
l'anno successivo.
   3.  Tale  programma,  oltre  le  iniziative a carattere regionale,
comprende  anche  quelle  a  carattere  provinciale  proposte   dalle
commissioni provinciali per l'artigianato.
                              Sezione IV
 
                  ELEZIONE DEI COMPONENTI ARTIGIANI
 
            DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI DELL'ARTIGIANATO