Art. 17.
 
                     Elettorato attivo e passivo
   1. Per l'elezione dei componenti artigiani di ciascuna commissione
provinciale hanno diritto di voto i titolari delle  imprese  iscritte
nel corrispondente albo provinciale delle imprese artigiane. Nel caso
di impresa costituita in forma  societaria  il  diritto  di  voto  e'
esercitato  dal  soggetto  che  ne  ha la legale rappresentanza o, se
questa sia attribuita a piu' soggetti, da quello che ha  la  maggiore
anzianita'  di nomina o, in caso di pari anzianita', dal piu' anziano
di eta'.
   2.  Hanno  diritto  di  voto  altresi'  i  titolari  od  i  legali
rappresentanti  delle  imprese  che  abbiano  presentato  domanda  di
iscrizione all'albo prima del sessantesimo giorno precedente a quello
fissato per le votazioni, senza che su di  essa  sia  intervenuto  un
provvedimento di rigetto.
   3.  Possono essere eletti componenti della commissione provinciale
i  titolari  od  i  legali  rappresentanti  delle  imprese  artigiane
iscritte  nel  corrispondente  albo  provinciale  da  almeno tre anni
rispetto alla data fissata per le votazioni.