Art. 17. Elettorato attivo e passivo 1. Per l'elezione dei componenti artigiani di ciascuna commissione provinciale hanno diritto di voto i titolari delle imprese iscritte nel corrispondente albo provinciale delle imprese artigiane. Nel caso di impresa costituita in forma societaria il diritto di voto e' esercitato dal soggetto che ne ha la legale rappresentanza o, se questa sia attribuita a piu' soggetti, da quello che ha la maggiore anzianita' di nomina o, in caso di pari anzianita', dal piu' anziano di eta'. 2. Hanno diritto di voto altresi' i titolari od i legali rappresentanti delle imprese che abbiano presentato domanda di iscrizione all'albo prima del sessantesimo giorno precedente a quello fissato per le votazioni, senza che su di essa sia intervenuto un provvedimento di rigetto. 3. Possono essere eletti componenti della commissione provinciale i titolari od i legali rappresentanti delle imprese artigiane iscritte nel corrispondente albo provinciale da almeno tre anni rispetto alla data fissata per le votazioni.